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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45521/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marcel ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso e per un furto aggravato in concorso.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marcel ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso e per un furto aggravato in concorso. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 45521/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris