CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 31433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino in data 5/01/2021 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché estinto per prescrizione. Al riguardo, con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali relative alla partecipazione dell'imputato al processo, avendo la Corte di merito dichiarato la prescrizione de plano con sentenza predibattimentale, così precludendo alla difesa di poter interloquire, anche presentendo motivi aggiunti nei quindici giorni prima dell'udienza, sulla revoca della pena sospesa disposta dal giudice di primo grado; con il secondo motivo deduce la violazione di legge avendo la Corte d'appello confermato la revoca della pena sospesa disposta dal primo giudice benché tale statuizione di condanna fosse stata riformata dalla sentenza impugnata. 2. Con requisitoria in data 14/06/022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con note di conclusione in data 20/06/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 1.1. Questa Corte ha affermato che il principio della prevalenza della causa estintiva sulla nullità conseguente alla violazione del contraddittorio (S.U. n. 28954/2017) rinviene una deroga allorché la sentenza predibattimentale d'appello, pur dichiarando la prescrizione del reato, abbia confermato la confisca (Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2002), ovvero la parte civile abbia proposto in primo grado richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 2017, Rv. 270047). In tal caso, infatti, prevale il diritto dell'imputato allo svolgimento dell'udienza dibattimentale al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva su questioni che, non risultando travolte dalla declaratoria di prescrizione, sono destinate ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica. Sebbene tale principio possa ritenersi estensibile anche all'ipotesi, prospettata nel ricorso, in cui l'imputato si sia lamentato con l'atto di appello della revoca della pena sospesa disposta dal primo giudice in via facoltativa e confermata dalla sentenza predibattimentale, stante l'esigenza di interloquire sull'assenza dei presupposti legittimanti la revoca (indole e gravità del reato), va però evidenziato come nel caso in esame tale censura non venne svolta con l'atto di appello, ove l'imputato si lamentò esclusivamente della mancata concessione delle attenuanti generiche, difettando quindi la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv. 266295). 1.2. E', invece, fondato il secondo motivo sulla scorta del quale si appunta in capo al ricorrente l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di elidere l'evidente error iuris in cui è incorsa la Corte di merito. Dalla sentenza impugnata e, in particolare dal dispositivo, nulla contenendo sul punto la motivazione, risulta che la Corte d'appello ha "confermato nel resto" la sentenza di primo grado che proprio in forza della condanna inflitta aveva revocato all'imputato, ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen., la precedente pena sospesa concessa su sentenza emessa dal Tribunale di Padova. Ma richiedendo l'art. 168, comma 2, cod. pen. quale requisito per la revoca facoltativa che l'imputato "riporti condanna", la Corte di appello non poteva confermarne la revoca sul presupposto di una sentenza di condanna che, allo stesso, tempo, veniva riformata per prescrizione. 2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la revoca della penfia sospesa disposta dal Tribunale di Padova con sentenza del 4/7/2012 irrev. il 7/12/2013, beneficio che, pertanto, è da considerare ancora efficacie. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Padova con sentenza del 4/7/2012 irrevocabile il 7/12/2013; dichiara inammissibile nel