CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41365/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14801-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMik, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studioDI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 2271/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14801 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- rg 14801/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato in data 19 maggio 2021 controricorso al ricorso dell'Agenzia delle entrate, proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n.2271/2020 che rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, ritenendo la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di euro 2.300,00, oltre spese generai nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge; non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Roma, 4 novembre 2021 Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] Doti M