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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 12029/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenzapronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc.pen., dalla Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, per i reati di indicati in rubrica, subcapi a), b) e c);- che il giudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, ha riconosciuto lacontinuazione cd. esterna tra i reati oggetto del presente procedimento e quello per cuil’imputato riportava condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 febbraio2024, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro2.700 di multa;- che l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernentela continuazione esterna e l’entità della pena, come chiarito nell’impugnata sentenza;- che la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quantoconcordato dalle parti;- con l’unico motivo di ricorso, viene contestata la mancata adozione di sentenza diproscioglimento ex art. 129 del codice di rito; Considerato che- «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01);- il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata,pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per imotivi dedotti;- che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;- che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenzapronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc.pen., dalla Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, per i reati di indicati in rubrica, subcapi a), b) e c);- che il giudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, ha riconosciuto lacontinuazione cd. esterna tra i reati oggetto del presente procedimento e quello per cuil’imputato riportava condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 febbraio2024, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro2.700 di multa;- che l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernentela continuazione esterna e l’entità della pena, come chiarito nell’impugnata sentenza;- che la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quantoconcordato dalle parti;- con l’unico motivo di ricorso, viene contestata la mancata adozione di sentenza diproscioglimento ex art. 129 del codice di rito;   Considerato che- «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01);- il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata,pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per imotivi dedotti;- che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;- che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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