CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 18106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di truffa. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con cui si chiede 'annullamento della sentenza per violazione dell'articolo 606 lett.b) ed e ) c.p.p. in riferimento all'insufficiente motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'articolo 640 c.p.'. 3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. L'unico motivo su cui si fonda il ricorso è manifestamente infondato e generico e come tale condanna il ricorso all'inammissibilità. Formulato in via ipotetica ("sarebbe stato più opportuno verificare le modalità precise con le quali veniva effettuato tale versamento -dell'assegno, n.d.r.- sul conto corrente..."), esprime un'opinione, un'ipotesi, ma non giunge a criticare la motivazione in relazione ad uno dei tre vizi che, soli, a mente dell'art. 606 lett. e) c.pp., consentono la formulazione di una critica di legittimità che 'attacchi' la motivazione sotto il profilo della valutazione del fatto. In altre parole, il motivo, come spesso avviene, propone una versione alternativa dei fatti e pretende di ottenere da questa Corte un ennesimo (il terzo) giudizio sul fatto, ciò che è precluso a questa Corte che deve attenersi alla nomofilachia. Sennonché, il giudizio formulato in fatto dai giudici di merito è immune da contraddittorietà o illogicità manifeste, poiché appare del tutto congruo ed adeguato trarre dalla sequenza versamento dell'assegno di origine delittuosa sul proprio conto - prelievo del versato, per cassa o per bancomat - mancata restituzione, la conclusione che l'autore della condotta sia il titolare del conto. Anche perché la tesi alternativa, che sia stato qualcun altro a effettuare il versamento è smentita non solo dal contenuto della querela, che appunta sul Cipolletta l'azione della consegna del titolo, ma anche dal fatto che il prelievo da casse automatiche possa essere esclusivamente eseguito da chi, titolare del rapporto o da questi delegato, abbia la disponibilità del bancomat e sia a conoscenza del PIN di attivazione dello stesso. 5. Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] H