CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TREESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, de plano ex art. 666 co. 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. (richiamati dal comma 5 dell'art. 35 bis ord. pen.), la richiesta di ottemperanza ad ordinanza n. 2021/74 del Tribunale di sorveglianza, avanzata ex art. 35 bis ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il Tribunale di sorveglianza avesse già provveduto con ordinanza in data 19.10.2021. 2. Avverso il provvedimento ricorre Attanasio per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666 co. 2, 125 co. 3 cod. proc. pen. e 35 bis co. 5 ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente osserva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste non potesse dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano, in assenza di contraddittorió, come già stabilito in numerose pronunce di questa Corte. 2.2. Secondariamente, si duole della genericità della motivazione assunta che, nel richiamare il precedente provvedimento del 19/01./2021, non specifica il motivo per il quale il detenuto non possa nuovamente rivolgersi al Tribunale di sorveglianza in caso di mancata esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, clott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in sede di giudizio di ottemperanza di provvedimenti emessi a seguito di reclamo giurisdizionale del detenuto e rimasti ineseguiti è proponibile, ai sensi dell'art. 35-bis comma 8 ord. pen., soltanto per violazione di legge, vizio al quale è riconducibile - sotto il profilo della violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. - quello derivante dalla mancanza o dalla mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261590). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste il 20.03.2023, è inficiato da un'effettiva carenza di motivazione, che integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente, dal momento che dalla lettura del provvedimento non emerge quale sia il contenuto del reclamo e, pertanto, le ragioni della asserita inammissibilità: il provvedimento infatti non esplicita quale fosse l'effettivo oggetto dell'istanza del detenuto, e motiva l'inammissibilità limitandosi a citare un precedente provvedimento del 2021, senza specificare ulteriormente, di talchè non è dato comprendere su quale oggetto abbia deciso ed a quale principio o regola si sia attenuto. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulte