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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37498/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 maggio 2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena disposta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

Considerato che il ricorrente censura, in modo generico e assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 maggio 2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena disposta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. Considerato che il ricorrente censura, in modo generico e assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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