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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36143/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, dichiarando di non doversi procedere per il capo 1, in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di diversi episodi di furto pluriaggravato

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando in particolare una non corretta valutazione delle immagini inerenti le telecamere di videosorveglianza, è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, dichiarando di non doversi procedere per il capo 1, in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di diversi episodi di furto pluriaggravato 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando in particolare una non corretta valutazione delle immagini inerenti le telecamere di videosorveglianza, è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug
Sentenza Cassazione n. 36143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris