CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 51593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 18/02/2022 il Tribunale di Genova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato previsto dagli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, in concorso tra loro e con altro soggetto rimasto ignoto, introducendosi all'interno del Bar del Corso sito in Genova, si erano impossessati mediante violenza sulle cose della complessiva somma di euro 650, custodita all'interno delle slot -machines presenti nel locale, di cui avevano forzato i nottolini (capo A); il solo Scardigno del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo B) e del reato di cui agli artt.56, 610 cod. pen. (capo C). Fatti commessi in Genova il 30 dicembre 2018. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]/deducendo, con unico motivo, la mancanza di motivazione con riguardo al secondo motivo di gravame, in cui era stato dedotto che fosse impossibile distinguere l'entità dell'aumento in continuazione operato per il reati satelliti su B) e C) sulla pena base stabilita per il reato più grave di cui al capo A). 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione dell'art. 191 cod. proc. pen y in quanto la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della ricognizione fotografica da parte della persona offesa nei confronti dell'imputato, assente all'udienza del 30 giugno 2021, sebbene la stessa Corte d'appello avesse riscontrato la presenza di un segno di riconoscimento sulla fotografia n.10 del verbale raffigurante l'imputato e sebbene la stessa Corte territoriale fosse pervenuta all'identificazione del responsabile, assente in udienza, sulla base della medesima prova inutilizzabile. 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 50 e 624 cod. pen., avendo il prevenuto agito alla presenza e con il consenso dello Scardigno, gestore del Bar del Corso. La difesa aveva eccepito la sussistenza della scriminante, quantomeno putativa, in quanto il coimputato, in qualità di gestore del bar, appariva persona che potesse disporre del denaro contenuto nelle slot- machines ubicate all'interno del suo locale. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 43 e 624 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato nonostante l'imputato fosse in buona fede e avesse ritenuto pienamente legittima la richiesta del gestore del bar, pur essendo a conoscenza del fatto che il proprietario delle slot-machines fosse persona diversa dallo Scardigno. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto attiene a questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello. L'inammissibilità del ricorso si manifesta, dunque, perché si fonda su una questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffíni, Rv.256631. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la l cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 2. Le censure proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello/ nella sentenza impugnata. 3. La prima censura si confronta solo parzialmente con la motivazione delle conformi sentenze di merito, nelle quali si è evidenziato che, a prescindere dalla utilizzabilità del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della teste [OSCURATO:PERSONA], la prova dell'ascrivibilità del fatto contestato al capo A) al Leti è stata desunta dall'ammissione resa dal medesimo imputato e dai filmati delle telecamere di sorveglianza. Reiterando la doglianza inerente all'inutilizzabilità della ricognizione fotografica, la difesa si confronta solo apparentemente con le ragioni della decisione. Ma la critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già attentamente vagliate dal giudice di merito, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. La seconda e la terza censura, entrambe fondate sull'asserita buona fede del Leti, dovuta al consenso espresso dallo Scardigno al prelievo del denaro quale soggetto che appariva ai suoi occhi ancora quale gestore del bar al momento del fatto, risultano del pari aspecifiche in quanto reiterano analoghe doglianze già sottoposte al giudice di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la difesa sembra ignorare che la Corte territoriale ha, da un lato, richiamato le diverse versioni dei fatti rese dai coimputati a proposito del colloquio tra gli stessi intercorso prima della forzatura delle slot-machines e, per altro verso, ha evidenziato che i filmati delle telecamere di videosorveglianza avevano sconfessato la dichiarazione resa dal Leti in merito al fatto che egli si fosse limitato a forzare una sola slot-machine; tanto a sostegno, con motivazione congrua, dell'inattendibilità della versione difensiva. 5. L'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa d