CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 17505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11215/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019R.G.N. 861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato , con sentenza n. 4576/2018, il gravame avverso sentenza del Tribunale di Roma in controversia di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con 2 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione aseguito di sottoscrizione tra le parti di scrittura privata transattiva in data 3.4.2024, comprensiva di regolazione delle spese legali; la società ha , a sua volta, depositato atto di adesione alla rinuncia; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma