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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 07075/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05002L8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso non illogica motivazione e adeguatamente vagliato le doglianze difensive proposte dall'appellante sul trattamento sanzionatorio, mentre il ricorrente adduce incomprensibilmente in questa sede il mancato esame di profili di doglianza (inerenti l'accertamento di responsabilità e l'esclusione di una pretesa recidiva) neppure sollevati in sede d'appello, stando alla non contestata sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05002L8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso non illogica motivazione e adeguatamente vagliato le doglianze difensive proposte dall'appellante sul trattamento sanzionatorio, mentre il ricorrente adduce incomprensibilmente in questa sede il mancato esame di profili di doglianza (inerenti l'accertamento di responsabilità e l'esclusione di una pretesa recidiva) neppure sollevati in sede d'appello, stando alla non contestata sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 07075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris