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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08183/2023

Testo disponibile della fonte

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020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimat e - avverso la sentenza n. 540 / 20 20 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata il 16 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell ’Istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con Anna M aria Colosimo, docente di religione, perché di durata ultratriennal e su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto, mentre per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure docenti di religione, l’eventuale abuso era rimasto sanato dalla stabilizzazione, compensando le spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero articolato in due motivi, mentre le docenti non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. con il primo motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 186 del 2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, nonché violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia laviolazione applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

3. i motivi, che possono essere unitariamente considerati, in quanto intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la docente, anche in ordine all’onere di allegazione del ricorso abusivo a termine, sono infondat i , in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez.

L, 09/06/2022, n.18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez.

L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez.

L, 15/07/2022, n. 22 439, nonché più di recente Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato».

«I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per conc ludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»;

4. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. ;

5. nella specie la Colosimo ha ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dall’anno scolastico 2013/2014, con durata superiore a trentasei mesi, mentre per le altre docenti il profilo dell’eventuale abuso è stato ritenuto superato per effetto dell’intervenuta stabilizzazione;

6. il ricorso va pertanto rigettato;

7. nulla per le spese, in assenza di attività difensiva delle intimate;

8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13,c omma 1 quater , del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez.

U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez.

L, 27/11/2017, n. 28250).

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimat e - avverso la sentenza n. 540 / 20 20 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata il 16 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell ’Istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con Anna M aria Colosimo, docente di religione, perché di durata ultratriennal e su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto, mentre per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure docenti di religione, l’eventuale abuso era rimasto sanato dalla stabilizzazione, compensando le spese di lite; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero articolato in due motivi, mentre le docenti non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 186 del 2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, nonché violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia laviolazione applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; 3. i motivi, che possono essere unitariamente considerati, in quanto intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la docente, anche in ordine all’onere di allegazione del ricorso abusivo a termine, sono infondat i , in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n.18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22 439, nonché più di recente Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per conc ludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»; 4. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. ; 5. nella specie la Colosimo ha ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dall’anno scolastico 2013/2014, con durata superiore a trentasei mesi, mentre per le altre docenti il profilo dell’eventuale abuso è stato ritenuto superato per effetto dell’intervenuta stabilizzazione; 6. il ricorso va pertanto rigettato; 7. nulla per le spese, in assenza di attività difensiva delle intimate; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13,c omma 1 quater , del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q
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