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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16035/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], vista la memoria difensiva del ricorrente che insiste per la ammissibilità del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'omesso riconoscimento della attenuante della provocazione e si assume che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni abbia costituito una legittima difesa sono generici e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, smentita con corretti riferimenti in fatto e diritto che l'operato della polizia giudiziaria - che avevamo fatto salire sull'auto il ricorrente per essere sottoposto a compiuta identificazione presso l'ufficio di appartenenza - fosse illegittimo in quanto funzionale all'identificazione (il ricorrente non aveva, pur richiesto, declinato le generalità, né esibito alcun documento), rappresentava come nessuna provocazione fosse stata realizzata dal personale della polizia giudiziaria che ebbe a riportare lesioni, e nessuna legittima reazione poteva intravedersi nella reazione violenta dell'uomo che, perso ogni controllo, aggridiva tutti gli operanti che riportavano lesioni e danneggiava l'autovettura di servizio; che declinatckin fatto risulta la parte del ricorso con cui si vorrebbe accreditare una lettura alternativa delle risultanze probatorie secondo cui il ricorrente sarebbe stato unilateralmente aggredito, ipotesi meramente difensiva che non aveva trovato alcun conforto neppure nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, invero, non aveva fornito alcuna versione durante l'interrogatorio svolto in sede di convalida; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], vista la memoria difensiva del ricorrente che insiste per la ammissibilità del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'omesso riconoscimento della attenuante della provocazione e si assume che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni abbia costituito una legittima difesa sono generici e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, smentita con corretti riferimenti in fatto e diritto che l'operato della polizia giudiziaria - che avevamo fatto salire sull'auto il ricorrente per essere sottoposto a compiuta identificazione presso l'ufficio di appartenenza - fosse illegittimo in quanto funzionale all'identificazione (il ricorrente non aveva, pur richiesto, declinato le generalità, né esibito alcun documento), rappresentava come nessuna provocazione fosse stata realizzata dal personale della polizia giudiziaria che ebbe a riportare lesioni, e nessuna legittima reazione poteva intravedersi nella reazione violenta dell'uomo che, perso ogni controllo, aggridiva tutti gli operanti che riportavano lesioni e danneggiava l'autovettura di servizio; che declinatckin fatto risulta la parte del ricorso con cui si vorrebbe accreditare una lettura alternativa delle risultanze probatorie secondo cui il ricorrente sarebbe stato unilateralmente aggredito, ipotesi meramente difensiva che non aveva trovato alcun conforto neppure nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, invero, non aveva fornito alcuna versione durante l'interrogatorio svolto in sede di convalida; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 16035/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris