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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36516/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13888/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA' [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA].

COOP.), [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - controricorrente - nonché infine [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza n. 1010/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'agosto 2002, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] (in appresso, per brevità: [OSCURATO:SOCIETA]), amministrata all'epoca da [OSCURATO:PERSONA], ottenne da varie banche un finanziamento per un complessivo importo di trenta milioni di euro, in quota pari a cinque milioni erogati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

A garanzia di questa parte di finanziamento, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]), società partecipata di [OSCURATO:SOCIETA] ed amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], stipulò con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 10 agosto 2002 un contratto (sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale conferitale r.g. n. 138 ,::/ 1118 2 Cons. est.

R fa e Rossi da [OSCURATO:PERSONA]) di costituzione in pegno della somma di un milione di euro giacente su un proprio conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA].; detta somma, a sua volta, era stata alla [OSCURATO:PERSONA] mutuata da [OSCURATO:SOCIETA]. con un contratto di finanziamento (sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]), il cui adempimento (ossia la restituzione dell'importo erogato) era stato coperto da garanzia concessa, tramite fideiussione assicurativa, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] PLC - rappresentanza generale per l'Italia (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Assumendo di aver avuto conoscenza dell'intera operazione negoziale testé descritta soltanto dopo le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della società, la [OSCURATO:PERSONA] ritenne il contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA]. - nonché gli accessori contratti di pegno su conto corrente (con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e di fideiussione assicurativa con [OSCURATO:PERSONA] - inficiati da simulazione per interposizione fittizia di persona (per essere la [OSCURATO:SOCIETA] la reale beneficiaria dei negozi) o, comunque, conclusi in conflitto d'interessi (in ragione della coincidenza della qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA] e nella [OSCURATO:PERSONA]); dedusse inoltre l'invalidità del contratto di costituzione di pegno, poichè sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo della rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] e sfornito dei relativi poteri.

Sulla base di questi presupposti, la [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more, messa in amministrazione straordinaria) e chiese l'annullamento, per le descritte causali, dei contratti di finanziamento e costituzione in pegno, invocando altresì declaratoria di inoperatività della fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], ordine di liberazione delle somme detenute in pegno da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA]. ed inibitoria a quest'ultima di escussione della fideiussione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 138:: ' $18 3 Cons. est. • . fa- - [OSCURATO:PERSONA] contumacia di [OSCURATO:SOCIETA], alla lite resistettero attivamente: - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree, sul rilievo della validità del contratto di costituzione del pegno; - [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, oltre al rigetto delle istanze attoree, spiegò domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di un milione di euro mutuato non restituito (oltre accessori) nonché, previa chiamata in causa, della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dello stesso importo, in forza della valida ed efficace fideiussione; - [OSCURATO:PERSONA] la quale, oltre ad aderire alle richieste di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione di pegno formulate ex latere actoris, in ordine alla fideiussione eccepì la mancata stipula della polizza nella forma convenzionale pattuita ex art. 1326 cod. civ. (attesa la mancata sottoscrizione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA].), l'estinzione della garanzia per intervenuta scadenza del termine di validità, l'annullabilità della stessa per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto contraente; in via riconvenzionale, propose nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] domanda di liberazione dalla garanzia prestata e, in regresso, di condanna a tener indenne la [OSCURATO:PERSONA] da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Definendo il giudizio in prime cure, l'adito Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e condannò quest'ultima, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'importo di un milione di euro, oltre interessi convenzionali.

4. Gli appelli separatamente interposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] vennero, previa riunione, rigettati dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1921/2013, resa in giudizio svolto in contraddittorio con la curatela del fallimento (lite pendente dichiarato) della società [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 1388/, • 8 4 Cons. est. affae Rossi

5. Avverso detta sentenza, proposero ricorso per cassazione: in via principale ed affidandosi a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA]; in via incidentale e sulla base di un unico motivo, la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA].

Svolsero difese in grado di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].; rimase invece intimata [OSCURATO:SOCIETA].

6. Con sentenza del 21 aprile 2016, n. 8039, questa Corte accolse l'unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui lamentava l'omessa pronuncia circa «la nullità, annullabilità o inefficacia» dell'atto di costituzione di pegno (e, di conseguenza, del collegato contratto di finanziamento) poiché sottoscritto da soggetto non munito dei necessari poteri.

Più precisamente, questa Corte, evidenziando l'erroneità della inammissibilità dichiarata dal giudice di merito, rilevò che quegli «avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, se dalla documentazione risultante dagli atti (in particolare, dalla procura prodotta da [OSCURATO:PERSONA]) emergesse la mancanza, in capo alla signora Ra/mondi, dei poteri necessari a concludere quel determinato tipo di atto (costituzione di pegno a garanzia di finanziamento concesso ad un soggetto terzo) in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA]» precisando altresì che «l'accoglimento di tale doglianza riverbera sui contratti di finanziamento e pegno che sono funzionalmente collegati tra di loro stante il collegamento esistente tra i due negozi ancorché ciascuno di essi fosse finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi».

Cassata la sentenza per tali ragioni, vennero ritenuti assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente principale, concernenti: il mancato perfezionamento della polizza nella forma convenzionale, in violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. (primo motivo); l'estinzione della garanzia per decorso del suo termine di validità e r.g. n. 138 18 t.er,,,,,-- 5 Cons. est. a ae Rossi durata (secondo motivo); l'annullabilità del contratto di garanzia per errore essenziale riconoscibile sul soggetto garantito (terzo motivo); la nullità, annullabilità o inefficacia del contratto di finanziamento garantito per interposizione fittizia di persona o per conflitto di interessi (quarto motivo).

7. Riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto la validità dell'atto di costituzione del pegno, siccome sottoscritto da soggetto munito di idonea procura, e, per l'effetto, rigettato tutte le domande proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]; ha poi considerato assorbito, in detta statuizione, l'esame di tutte le altre domande formulate dalle parti, sul rilievo che «le considerazioni ora svolte hanno portata assorbente rispetto all'accertamento relativo alla sussistenza di un collegamento negoziale fra l'atto di costituzione di pegno stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e il contratto di finanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA] (ora Bper) e [OSCURATO:PERSONA]».

8. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato a sette motivi; resiste anche, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione della Banca popolare dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), la quale formula ricorso incidentale per due motivi; resiste pure, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità summenzionata.

9. Al ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. resistono, con separati controricorsi, la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] resistono, sempre con distinti atti, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]..

10. Hanno depositato memoria illustrativa per la trattazione in camera di consiglio la curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1388 6 Cons. est. ossi

1. I motivi del ricorso principale della curatela fallimento [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo rileva la «nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 346, 384, secondo comma, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ.».

Si lamenta, in sintesi, l'omessa pronuncia (o la carenza assoluta di motivazione) sulle domande (impropriamente ritenute assorbite) di annullamento dei contratti di finanziamento (tra [OSCURATO:SOCIETA].) e di pegno (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per interposizione fittizia di persona o per conflitto d'interessi, domande alle quali - si sostiene - la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rinunciato nel corso del giudizio.

1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1324,1363,1364,1367,1391,1392, 1398 e 1708, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, num. 4, cod. proc. civ., per motivazione carente ed illogica e non fondata su prove acquisite al giudizio in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.».

Si critica l'affermata esistenza di poteri rappresentativi della [OSCURATO:PERSONA] in capo al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) sottoscrittore della costituzione del pegno per: violazione dei canoni interpretativi dei negozi giuridici unilaterali (in specie, degli artt. 1363, 1364 e 1367 cod. civ.) e dei princìpi di diritto in materia di valutazione dei limiti del potere di rappresentanza (in specie, del principio per cui una procura a carattere generale non può essere estesa al compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali la concessione di garanzie a terzi).

1.3. Il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 393 e 336 cod. proc. chi. in relazione alle statuizioni contenute nella sent. n. 8039/2016 della Cassazione di annullamento r.g. n. 1388 7 Cons. est. con rinvio della sent. n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano per aver il giudice del rinvio "confermato" la sentenza di primo grado benché caducata insieme a quella di appello, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.».

Si assume, in sintesi, che, comportando la cassazione con rinvio della sentenza di appello la caducazione anche della sentenza di primo grado, quest'ultima non poteva essere "confermata" (ossia fatta rivivere) come disposto dal giudice del rinvio, il quale avrebbe dovuto invece rinnovare integralmente la valutazione sulle domande proposte dalle parti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza cassata.

2. I motivi del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione.

Si sostiene che la sentenza impugnata abbia travisato l'oggetto del giudizio «ritenendo disposto il rinvio in punto accertamento del dedotto collegamento funzionale tra finanziamento e pegno», questione già decisa, in senso affermativo, dalla Suprema Corte; si desume quindi che «in ragione della ritenuta validità del pegno per (ritenuta) inesistenza del dedotto difetto di procura in capo al rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]» il giudice del rinvio non poteva affermare l'assorbimento delle domande di invalidità dei contratti di pegno e di finanziamento per interposizione fittizia, simulazione e conflitto di interessi nonché delle domande di invalidità ed inefficacia della fideiussione per errore essenziale sul soggetto garantito, per mancata conclusione nella forma convenzionale e per estinzione per decorso del termine di validità.

2.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322, 1372, 1414, 1415, 1417 e 1461 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa r.g. n. 13888 21 8 8 Cons. est.

R ff le ossi pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di nullità o inefficacia per simulazione dei contratti di finanziamento e pegno e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria.

2.3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1394 e 1395 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità dei contratti di finanziamento e pegno poiché conclusi in situazione di conflitto di interessi e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria.

2.4. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1428 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito.

2.5. Il quinto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1326 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità della polizza fideiussoria poiché non stipulata nella forma convenzionale richiesta dal proponente.

2.6. Il sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322 e 1362 e ss. cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del suo termine di validità e durata. r.g. n. 13888 9 Cons. est. e ossi

2.7. Il settimo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1326,1364,1367,1391,1392,1398 e 1708 cod. civ. e degli att. 115 e 132 cod. proc. nonché difetto di motivazione».

Si contesta, in sintesi, l'interpretazione offerta dal giudice del rinvio della procura conferita a [OSCURATO:PERSONA] nonché, sotto il profilo sostanziale, la ritenuta esistenza di un potere rappresentativo avente ad oggetto la concessione di garanzie in favore di soggetti terzi.

3. I motivi del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]..

3.1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 383-394 nonché dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ..

Si deduce che il giudice del rinvio, nel disporre genericamente la «conferma della sentenza di primo grado», abbia omesso di prendere espressa posizione sul rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (ad avviso dell'impugnante, diretta conseguenza del rilevato assorbimento) ed altresì non abbia nuovamente pronunciato sul merito delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. - già accolte dalla sentenza di prime cure - di accertamento della validità della fideiussione e condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di un milione di euro.

3.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 e 132, num. 4, cod. proc. civ., critica la gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite afferenti il giudizio per cassazione ed il giudizio di rinvio, in presenza di una soccombenza «formale e sostanziale» di [OSCURATO:PERSONA] ed in difetto dei presupposti contemplati dall'art. 92 del codice di rito.

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Dall'andamento della vicenda processuale descritto in parte narrativa, sostanzialmente pacifico tra i contraddittori e pianamente inferibile dalla lettura del precedente arresto di questa Corte (la sopra menzionata sentenza n. 8039/2016), si evince che la sentenza della r.g. n. 138 10 Cons. est.

Rossi Corte d'appello di Milano n. 1921/2013, recante il rigetto (rectius, la conferma della decisione di rigetto di prime cure) di tutte le domande originariamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], era stata da quest'ultima (in via incidentale) impugnata in sede di legittimità limitatamente al capo di pronuncia concernente la invalidità dell'atto di costituzione in pegno poiché sottoscritto da persona sprovvista di poteri ad hoc.

Solo e soltanto questa statuizione era stata attinta dal ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA], poi favorevolmente deciso dalla sentenza n. 8039/2016, ragion per cui nei riguardi di detta società il rigetto delle ulteriori domande (di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione in pegno per simulazione, interposizione fittizia e per conflitto di interessi) deve (sin dal decorso dei termini per impugnare la sentenza n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano) ritenersi definitivamente coperto dall'efficacia dì cosa giudicata.

A fronte di ciò, alcun significato può assumere, in quanto mero posterius rispetto al passaggio in giudicato, l'atteggiamento serbato nel corso del giudizio di rinvio da [OSCURATO:PERSONA] né alcuna incidenza sulla sua posizione rivestire la circostanza che altra parte (la [OSCURATO:PERSONA]) abbia debitamente coltivato (rivolgendo l'impugnazione di legittimità anche ai relativi rigetti) le istanza di invalidità dei negozi di finanziamento e di costituzione di pegno, poiché attività processuale rilevante ai soli fini della invocata declaratoria di inoperatività della garanzia fideiussoria.

5. Il secondo motivo del ricorso principale va esaminato unitamente al settimo motivo del ricorso incidentale spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché tesi a censurare, sulla scorta di argomenti largamente sovrapponibili, l'accertata validità del contratto di pegno per sussistenza di idonea procura alla stipula in capo al soggetto sottoscrittore, [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Le censure sono infondate.

L'impugnata sentenza ha riconosciuto alla menzionata procuratrice il potere di concedere garanzie accessorie a finanziamenti erogati a r.g. n. 1388 8 11 Cons. est. af el ossi soggetti terzi in forza di una esegesi del negozio di procura (segnatamente, della locuzione «concedere garanzie per finanziamenti concessi») condotta alla stregua di (e valorizzando): (a) un argomento letterale, costituito dall'inesistenza di clausole limitative delle garanzie rilasciabili, tanto di tipo oggettivo (ossia relative al tipo, reale o personale, della garanzia) quanto di tipo soggettivo (ovvero del soggetto, rappresentato o terzo, beneficiario della garanzia); (b) un argomento logico, costituito dalla giuridica inconfigurabilità di «una garanzia personale in favore di sé stessa».

A corroborare la raggiunta conclusione, già ex se adeguatamente giustificata dalle riportate considerazioni, il giudice territoriale, con ulteriore rilievo, ha ritenuto l'atto di costituzione in pegno compiuto nell'interesse della società conferente [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, integrante corretta estrinsecazione dei poteri conferiti alla procuratrice, siccome atto «strumentale alla conservazione del valore della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]», escludendo, sempre in virtù di tale rapporto di partecipazione, che la costituzione in pegno potesse essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione.

5.2. L'illustrato percorso argomentativo non è attinto in maniera idonea ed efficace dai rilievi dei ricorrenti.

Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, in tema di interpretazione di negozi giuridici (anche unilaterali, come la procura), il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione r.g. n. 1388 12 Cons. est. ossi di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (così Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465).

Ne deriva che il ricorrente per cassazione che intenda far valere l'inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai princìpi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (cfr. Cass. 16/01/2019, n. 873; Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 15/11/2017, n. 27136).

Orbene, le doglianze degli impugnanti, lungi dal conformarsi alle illustrate modalità di deduzione del vizio dell'esegesi, si limitano a postulare un'astratta inosservanza dei canoni legali di ermeneutica, ma in realtà si risolvono nel prospettare una differente lettura del negozio unilaterale attributivo di poteri e sollecitare questa Corte ad una (non consentita, per quanto detto) adozione dell'interpretazione suggerita.

Anche le critiche rivolte alla notazione sull'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione del pegno non conducono all'auspicata cassazione della sentenza, poiché esse: per un verso, riguardano motivazione svolta ad abundantiam, quindi priva di decisività e non utilmente impugnabile; per altro verso, si concretano nel contestare l'esistenza della prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], richiedendo in questa sede un riesame delle emergenze istruttorie, del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudice di legittimità.

6. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] censurano l'assorbimento dell'esame delle ulteriori domande (partitamente individuate in ciascun singolo motivo proposto) dichiarato dal giudice del rinvio quale conseguenza r.g. n. 1388/ e 8 13 Cons. est. •af .e t .ossi del rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'inesistenza di poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore della costituzione in pegno.

6.1. I motivi sono fondati, per un'identica, comune ragione.

L'accertata validità dell'atto di costituzione del pegno per il profilo in concreto valutato non poteva esimere il giudice del rinvio dal delibare sulla fondatezza delle altre domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], in appresso elencate, siccome non avvinte alla domanda rigettata da alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica, né in termini di subordinazione né di condizionamento né di logica incompatibilità.

Più in dettaglio, rispetto alla richiesta (disattesa) di annullamento del pegno per insussistenza di valida procura, natura autonoma e teleologica direzione ad un risultato non prodotto dalla pronunciata sentenza deve riconoscersi: (a) alle domande - formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della caducazione della garanzia fideiussoria - di invalidità ovvero inefficacia dei contratti di finanziamento (tra [OSCURATO:SOCIETA].) e di pegno (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per interposizione fittizia, simulazione o conflitto di interessi, poiché fondate su una causa petendi differente; (b) alle domande di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito o per difetto della forma convenzionalmente richiesta nonché alla domanda di estinzione della garanzia per spirare del suo termine di validità, poiché relative ad un contratto diverso da quello di pegno.

Si tratta di domande ancora sub iudice: la reiezione di esse ad opera della sentenza n. 16921/2013 della Corte d'appello di Milano è stata infatti impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] con distinti motivi di ricorso per cassazione, motivi considerati assorbiti dalla sentenza n. 8039/2016 di questa Corte (come precisato nella narrativa dei fatti di causa) e poi reiterati (in uno alla riformulazione delle domande) in sede di rinvio (cfr. narrativa della sentenza qui gravata). r.g. n. 1388 14 Cons. est. •aff.el- SI Ed è noto che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere quindi riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (v.

Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass. 12/09/2011, n. 18677).

L'illustrata dichiarazione di assorbimento, siccome illogica, integra una omessa pronuncia ed inficia, quale error in procedendo (così Cass.15/1/2020, n. 555; Cass. 30/04/2019, n. 11459), la sentenza impugnata, la quale va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la disamina delle domande sopra dettagliatamente specificate, sub (a) e (b).

7. Dall'accoglimento del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] per i motivi anzidetti discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale (risultando caducato il dispositivo emesso dal giudice del rinvio) e del secondo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. (importando la cassazione con rinvio la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite relative all'intero giudizio).

8. È inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale BPER.

Nel dispositivo della sentenza qui impugnata, la Corte d'appello «conferma» la sentenza di primo grado: pur nella indubbia improprietà dal punto di vista giuridico, la locuzione - sulla quale si appuntano le censure della ricorrente - va intesa come espressione di una (implicita) relatio confermativa di tutto il contenuto precettivo della decisione di prime cure, incluse le statuizioni (rese su domande della [OSCURATO:SOCIETA].) di accertamento della validità della garanzia rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] e di condanna di quest'ultima a pagamento di somme.

Difetta allora la soccombenza sui punto della parte qui ricorrente e, per conseguenza, l'interesse ad impugnare in sede di legittimità.

È doveroso puntualizzare che per effetto della disposta cassazione risultano travolte anche le statuizioni implicitamente «confermate» r.g. n. 1388 15 Cons. est. si dalla gravata sentenza: al giudice del rinvio compete quindi una nuova valutazione delle domande ab origine proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. testé indicate, siccome logicamente pregiudicate dall'apprezzamento sulla fondatezza delle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA].

9. In definitiva e per riepilogare.

Sono rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il settimo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; è dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].; sono accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande sopra minutamente puntualizzate.

10. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, incluso il presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il settimo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13888/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA' [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. COOP.), [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - controricorrente - nonché infine [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza n. 1010/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'agosto 2002, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] (in appresso, per brevità: [OSCURATO:SOCIETA]), amministrata all'epoca da [OSCURATO:PERSONA], ottenne da varie banche un finanziamento per un complessivo importo di trenta milioni di euro, in quota pari a cinque milioni erogati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. A garanzia di questa parte di finanziamento, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]), società partecipata di [OSCURATO:SOCIETA] ed amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], stipulò con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 10 agosto 2002 un contratto (sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale conferitale r.g. n. 138 ,::/ 1118 2 Cons. est. R fa e Rossi da [OSCURATO:PERSONA]) di costituzione in pegno della somma di un milione di euro giacente su un proprio conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA].; detta somma, a sua volta, era stata alla [OSCURATO:PERSONA] mutuata da [OSCURATO:SOCIETA]. con un contratto di finanziamento (sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]), il cui adempimento (ossia la restituzione dell'importo erogato) era stato coperto da garanzia concessa, tramite fideiussione assicurativa, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] PLC - rappresentanza generale per l'Italia (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]) in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Assumendo di aver avuto conoscenza dell'intera operazione negoziale testé descritta soltanto dopo le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della società, la [OSCURATO:PERSONA] ritenne il contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA]. - nonché gli accessori contratti di pegno su conto corrente (con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e di fideiussione assicurativa con [OSCURATO:PERSONA] - inficiati da simulazione per interposizione fittizia di persona (per essere la [OSCURATO:SOCIETA] la reale beneficiaria dei negozi) o, comunque, conclusi in conflitto d'interessi (in ragione della coincidenza della qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA] e nella [OSCURATO:PERSONA]); dedusse inoltre l'invalidità del contratto di costituzione di pegno, poichè sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo della rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] e sfornito dei relativi poteri. Sulla base di questi presupposti, la [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more, messa in amministrazione straordinaria) e chiese l'annullamento, per le descritte causali, dei contratti di finanziamento e costituzione in pegno, invocando altresì declaratoria di inoperatività della fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], ordine di liberazione delle somme detenute in pegno da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA]. ed inibitoria a quest'ultima di escussione della fideiussione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 138:: ' $18 3 Cons. est. • . fa- - [OSCURATO:PERSONA] contumacia di [OSCURATO:SOCIETA], alla lite resistettero attivamente: - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree, sul rilievo della validità del contratto di costituzione del pegno; - [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, oltre al rigetto delle istanze attoree, spiegò domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di un milione di euro mutuato non restituito (oltre accessori) nonché, previa chiamata in causa, della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dello stesso importo, in forza della valida ed efficace fideiussione; - [OSCURATO:PERSONA] la quale, oltre ad aderire alle richieste di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione di pegno formulate ex latere actoris, in ordine alla fideiussione eccepì la mancata stipula della polizza nella forma convenzionale pattuita ex art. 1326 cod. civ. (attesa la mancata sottoscrizione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA].), l'estinzione della garanzia per intervenuta scadenza del termine di validità, l'annullabilità della stessa per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto contraente; in via riconvenzionale, propose nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] domanda di liberazione dalla garanzia prestata e, in regresso, di condanna a tener indenne la [OSCURATO:PERSONA] da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Definendo il giudizio in prime cure, l'adito Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e condannò quest'ultima, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'importo di un milione di euro, oltre interessi convenzionali. 4. Gli appelli separatamente interposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] vennero, previa riunione, rigettati dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1921/2013, resa in giudizio svolto in contraddittorio con la curatela del fallimento (lite pendente dichiarato) della società [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 1388/, • 8 4 Cons. est. affae Rossi 5. Avverso detta sentenza, proposero ricorso per cassazione: in via principale ed affidandosi a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA]; in via incidentale e sulla base di un unico motivo, la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. Svolsero difese in grado di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].; rimase invece intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Con sentenza del 21 aprile 2016, n. 8039, questa Corte accolse l'unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui lamentava l'omessa pronuncia circa «la nullità, annullabilità o inefficacia» dell'atto di costituzione di pegno (e, di conseguenza, del collegato contratto di finanziamento) poiché sottoscritto da soggetto non munito dei necessari poteri. Più precisamente, questa Corte, evidenziando l'erroneità della inammissibilità dichiarata dal giudice di merito, rilevò che quegli «avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, se dalla documentazione risultante dagli atti (in particolare, dalla procura prodotta da [OSCURATO:PERSONA]) emergesse la mancanza, in capo alla signora Ra/mondi, dei poteri necessari a concludere quel determinato tipo di atto (costituzione di pegno a garanzia di finanziamento concesso ad un soggetto terzo) in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA]» precisando altresì che «l'accoglimento di tale doglianza riverbera sui contratti di finanziamento e pegno che sono funzionalmente collegati tra di loro stante il collegamento esistente tra i due negozi ancorché ciascuno di essi fosse finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi». Cassata la sentenza per tali ragioni, vennero ritenuti assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente principale, concernenti: il mancato perfezionamento della polizza nella forma convenzionale, in violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. (primo motivo); l'estinzione della garanzia per decorso del suo termine di validità e r.g. n. 138 18 t.er,,,,,-- 5 Cons. est. a ae Rossi durata (secondo motivo); l'annullabilità del contratto di garanzia per errore essenziale riconoscibile sul soggetto garantito (terzo motivo); la nullità, annullabilità o inefficacia del contratto di finanziamento garantito per interposizione fittizia di persona o per conflitto di interessi (quarto motivo). 7. Riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto la validità dell'atto di costituzione del pegno, siccome sottoscritto da soggetto munito di idonea procura, e, per l'effetto, rigettato tutte le domande proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]; ha poi considerato assorbito, in detta statuizione, l'esame di tutte le altre domande formulate dalle parti, sul rilievo che «le considerazioni ora svolte hanno portata assorbente rispetto all'accertamento relativo alla sussistenza di un collegamento negoziale fra l'atto di costituzione di pegno stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e il contratto di finanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA] (ora Bper) e [OSCURATO:PERSONA]». 8. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato a sette motivi; resiste anche, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione della Banca popolare dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), la quale formula ricorso incidentale per due motivi; resiste pure, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità summenzionata. 9. Al ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. resistono, con separati controricorsi, la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] resistono, sempre con distinti atti, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. 10. Hanno depositato memoria illustrativa per la trattazione in camera di consiglio la curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1388 6 Cons. est. ossi 1. I motivi del ricorso principale della curatela fallimento [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo rileva la «nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 346, 384, secondo comma, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ.». Si lamenta, in sintesi, l'omessa pronuncia (o la carenza assoluta di motivazione) sulle domande (impropriamente ritenute assorbite) di annullamento dei contratti di finanziamento (tra [OSCURATO:SOCIETA].) e di pegno (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per interposizione fittizia di persona o per conflitto d'interessi, domande alle quali - si sostiene - la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rinunciato nel corso del giudizio. 1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1324,1363,1364,1367,1391,1392, 1398 e 1708, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, num. 4, cod. proc. civ., per motivazione carente ed illogica e non fondata su prove acquisite al giudizio in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». Si critica l'affermata esistenza di poteri rappresentativi della [OSCURATO:PERSONA] in capo al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) sottoscrittore della costituzione del pegno per: violazione dei canoni interpretativi dei negozi giuridici unilaterali (in specie, degli artt. 1363, 1364 e 1367 cod. civ.) e dei princìpi di diritto in materia di valutazione dei limiti del potere di rappresentanza (in specie, del principio per cui una procura a carattere generale non può essere estesa al compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali la concessione di garanzie a terzi). 1.3. Il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 393 e 336 cod. proc. chi. in relazione alle statuizioni contenute nella sent. n. 8039/2016 della Cassazione di annullamento r.g. n. 1388 7 Cons. est. con rinvio della sent. n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano per aver il giudice del rinvio "confermato" la sentenza di primo grado benché caducata insieme a quella di appello, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». Si assume, in sintesi, che, comportando la cassazione con rinvio della sentenza di appello la caducazione anche della sentenza di primo grado, quest'ultima non poteva essere "confermata" (ossia fatta rivivere) come disposto dal giudice del rinvio, il quale avrebbe dovuto invece rinnovare integralmente la valutazione sulle domande proposte dalle parti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza cassata. 2. I motivi del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia travisato l'oggetto del giudizio «ritenendo disposto il rinvio in punto accertamento del dedotto collegamento funzionale tra finanziamento e pegno», questione già decisa, in senso affermativo, dalla Suprema Corte; si desume quindi che «in ragione della ritenuta validità del pegno per (ritenuta) inesistenza del dedotto difetto di procura in capo al rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]» il giudice del rinvio non poteva affermare l'assorbimento delle domande di invalidità dei contratti di pegno e di finanziamento per interposizione fittizia, simulazione e conflitto di interessi nonché delle domande di invalidità ed inefficacia della fideiussione per errore essenziale sul soggetto garantito, per mancata conclusione nella forma convenzionale e per estinzione per decorso del termine di validità. 2.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322, 1372, 1414, 1415, 1417 e 1461 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa r.g. n. 13888 21 8 8 Cons. est. R ff le ossi pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di nullità o inefficacia per simulazione dei contratti di finanziamento e pegno e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria. 2.3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1394 e 1395 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità dei contratti di finanziamento e pegno poiché conclusi in situazione di conflitto di interessi e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria. 2.4. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1428 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito. 2.5. Il quinto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1326 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità della polizza fideiussoria poiché non stipulata nella forma convenzionale richiesta dal proponente. 2.6. Il sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322 e 1362 e ss. cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del suo termine di validità e durata. r.g. n. 13888 9 Cons. est. e ossi 2.7. Il settimo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1326,1364,1367,1391,1392,1398 e 1708 cod. civ. e degli att. 115 e 132 cod. proc. nonché difetto di motivazione». Si contesta, in sintesi, l'interpretazione offerta dal giudice del rinvio della procura conferita a [OSCURATO:PERSONA] nonché, sotto il profilo sostanziale, la ritenuta esistenza di un potere rappresentativo avente ad oggetto la concessione di garanzie in favore di soggetti terzi. 3. I motivi del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 383-394 nonché dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Si deduce che il giudice del rinvio, nel disporre genericamente la «conferma della sentenza di primo grado», abbia omesso di prendere espressa posizione sul rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (ad avviso dell'impugnante, diretta conseguenza del rilevato assorbimento) ed altresì non abbia nuovamente pronunciato sul merito delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. - già accolte dalla sentenza di prime cure - di accertamento della validità della fideiussione e condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di un milione di euro. 3.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 e 132, num. 4, cod. proc. civ., critica la gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite afferenti il giudizio per cassazione ed il giudizio di rinvio, in presenza di una soccombenza «formale e sostanziale» di [OSCURATO:PERSONA] ed in difetto dei presupposti contemplati dall'art. 92 del codice di rito. 4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Dall'andamento della vicenda processuale descritto in parte narrativa, sostanzialmente pacifico tra i contraddittori e pianamente inferibile dalla lettura del precedente arresto di questa Corte (la sopra menzionata sentenza n. 8039/2016), si evince che la sentenza della r.g. n. 138 10 Cons. est. Rossi Corte d'appello di Milano n. 1921/2013, recante il rigetto (rectius, la conferma della decisione di rigetto di prime cure) di tutte le domande originariamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], era stata da quest'ultima (in via incidentale) impugnata in sede di legittimità limitatamente al capo di pronuncia concernente la invalidità dell'atto di costituzione in pegno poiché sottoscritto da persona sprovvista di poteri ad hoc. Solo e soltanto questa statuizione era stata attinta dal ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA], poi favorevolmente deciso dalla sentenza n. 8039/2016, ragion per cui nei riguardi di detta società il rigetto delle ulteriori domande (di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione in pegno per simulazione, interposizione fittizia e per conflitto di interessi) deve (sin dal decorso dei termini per impugnare la sentenza n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano) ritenersi definitivamente coperto dall'efficacia dì cosa giudicata. A fronte di ciò, alcun significato può assumere, in quanto mero posterius rispetto al passaggio in giudicato, l'atteggiamento serbato nel corso del giudizio di rinvio da [OSCURATO:PERSONA] né alcuna incidenza sulla sua posizione rivestire la circostanza che altra parte (la [OSCURATO:PERSONA]) abbia debitamente coltivato (rivolgendo l'impugnazione di legittimità anche ai relativi rigetti) le istanza di invalidità dei negozi di finanziamento e di costituzione di pegno, poiché attività processuale rilevante ai soli fini della invocata declaratoria di inoperatività della garanzia fideiussoria. 5. Il secondo motivo del ricorso principale va esaminato unitamente al settimo motivo del ricorso incidentale spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché tesi a censurare, sulla scorta di argomenti largamente sovrapponibili, l'accertata validità del contratto di pegno per sussistenza di idonea procura alla stipula in capo al soggetto sottoscrittore, [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Le censure sono infondate. L'impugnata sentenza ha riconosciuto alla menzionata procuratrice il potere di concedere garanzie accessorie a finanziamenti erogati a r.g. n. 1388 8 11 Cons. est. af el ossi soggetti terzi in forza di una esegesi del negozio di procura (segnatamente, della locuzione «concedere garanzie per finanziamenti concessi») condotta alla stregua di (e valorizzando): (a) un argomento letterale, costituito dall'inesistenza di clausole limitative delle garanzie rilasciabili, tanto di tipo oggettivo (ossia relative al tipo, reale o personale, della garanzia) quanto di tipo soggettivo (ovvero del soggetto, rappresentato o terzo, beneficiario della garanzia); (b) un argomento logico, costituito dalla giuridica inconfigurabilità di «una garanzia personale in favore di sé stessa». A corroborare la raggiunta conclusione, già ex se adeguatamente giustificata dalle riportate considerazioni, il giudice territoriale, con ulteriore rilievo, ha ritenuto l'atto di costituzione in pegno compiuto nell'interesse della società conferente [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, integrante corretta estrinsecazione dei poteri conferiti alla procuratrice, siccome atto «strumentale alla conservazione del valore della partecipazione sociale detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]», escludendo, sempre in virtù di tale rapporto di partecipazione, che la costituzione in pegno potesse essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione. 5.2. L'illustrato percorso argomentativo non è attinto in maniera idonea ed efficace dai rilievi dei ricorrenti. Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, in tema di interpretazione di negozi giuridici (anche unilaterali, come la procura), il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione r.g. n. 1388 12 Cons. est. ossi di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (così Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Ne deriva che il ricorrente per cassazione che intenda far valere l'inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai princìpi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (cfr. Cass. 16/01/2019, n. 873; Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 15/11/2017, n. 27136). Orbene, le doglianze degli impugnanti, lungi dal conformarsi alle illustrate modalità di deduzione del vizio dell'esegesi, si limitano a postulare un'astratta inosservanza dei canoni legali di ermeneutica, ma in realtà si risolvono nel prospettare una differente lettura del negozio unilaterale attributivo di poteri e sollecitare questa Corte ad una (non consentita, per quanto detto) adozione dell'interpretazione suggerita. Anche le critiche rivolte alla notazione sull'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione del pegno non conducono all'auspicata cassazione della sentenza, poiché esse: per un verso, riguardano motivazione svolta ad abundantiam, quindi priva di decisività e non utilmente impugnabile; per altro verso, si concretano nel contestare l'esistenza della prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], richiedendo in questa sede un riesame delle emergenze istruttorie, del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudice di legittimità. 6. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] censurano l'assorbimento dell'esame delle ulteriori domande (partitamente individuate in ciascun singolo motivo proposto) dichiarato dal giudice del rinvio quale conseguenza r.g. n. 1388/ e 8 13 Cons. est. •af .e t .ossi del rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'inesistenza di poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore della costituzione in pegno. 6.1. I motivi sono fondati, per un'identica, comune ragione. L'accertata validità dell'atto di costituzione del pegno per il profilo in concreto valutato non poteva esimere il giudice del rinvio dal delibare sulla fondatezza delle altre domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], in appresso elencate, siccome non avvinte alla domanda rigettata da alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica, né in termini di subordinazione né di condizionamento né di logica incompatibilità. Più in dettaglio, rispetto alla richiesta (disattesa) di annullamento del pegno per insussistenza di valida procura, natura autonoma e teleologica direzione ad un risultato non prodotto dalla pronunciata sentenza deve riconoscersi: (a) alle domande - formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della caducazione della garanzia fideiussoria - di invalidità ovvero inefficacia dei contratti di finanziamento (tra [OSCURATO:SOCIETA].) e di pegno (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per interposizione fittizia, simulazione o conflitto di interessi, poiché fondate su una causa petendi differente; (b) alle domande di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito o per difetto della forma convenzionalmente richiesta nonché alla domanda di estinzione della garanzia per spirare del suo termine di validità, poiché relative ad un contratto diverso da quello di pegno. Si tratta di domande ancora sub iudice: la reiezione di esse ad opera della sentenza n. 16921/2013 della Corte d'appello di Milano è stata infatti impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] con distinti motivi di ricorso per cassazione, motivi considerati assorbiti dalla sentenza n. 8039/2016 di questa Corte (come precisato nella narrativa dei fatti di causa) e poi reiterati (in uno alla riformulazione delle domande) in sede di rinvio (cfr. narrativa della sentenza qui gravata). r.g. n. 1388 14 Cons. est. •aff.el- SI Ed è noto che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere quindi riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (v. Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass. 12/09/2011, n. 18677). L'illustrata dichiarazione di assorbimento, siccome illogica, integra una omessa pronuncia ed inficia, quale error in procedendo (così Cass.15/1/2020, n. 555; Cass. 30/04/2019, n. 11459), la sentenza impugnata, la quale va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la disamina delle domande sopra dettagliatamente specificate, sub (a) e (b). 7. Dall'accoglimento del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] per i motivi anzidetti discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale (risultando caducato il dispositivo emesso dal giudice del rinvio) e del secondo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. (importando la cassazione con rinvio la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite relative all'intero giudizio). 8. È inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale BPER. Nel dispositivo della sentenza qui impugnata, la Corte d'appello «conferma» la sentenza di primo grado: pur nella indubbia improprietà dal punto di vista giuridico, la locuzione - sulla quale si appuntano le censure della ricorrente - va intesa come espressione di una (implicita) relatio confermativa di tutto il contenuto precettivo della decisione di prime cure, incluse le statuizioni (rese su domande della [OSCURATO:SOCIETA].) di accertamento della validità della garanzia rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] e di condanna di quest'ultima a pagamento di somme. Difetta allora la soccombenza sui punto della parte qui ricorrente e, per conseguenza, l'interesse ad impugnare in sede di legittimità. È doveroso puntualizzare che per effetto della disposta cassazione risultano travolte anche le statuizioni implicitamente «confermate» r.g. n. 1388 15 Cons. est. si dalla gravata sentenza: al giudice del rinvio compete quindi una nuova valutazione delle domande ab origine proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. testé indicate, siccome logicamente pregiudicate dall'apprezzamento sulla fondatezza delle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9. In definitiva e per riepilogare. Sono rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il settimo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; è dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].; sono accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande sopra minutamente puntualizzate. 10. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, incluso il presente grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il settimo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incide
Sentenza Cassazione n. 36516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris