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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03883/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 9/7/2020 della Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del Tribunale di Verona del 20/5/2008, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è in parte manifestamente infondato, in quanto reitera l'eccezione riguardante il mancato deposito della nomina di colui che aveva svolto l'incarico di interprete nell'ascolto delle conversazioni intercettate, profilo non implicante alcuna causa di inutilizzabilità (sul punto Sez. 3, n. 17177 de 18/2/2010, Tomat, Rv. 246978).

Per il resto il motivo è genericamente formulato e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha dato conto della sicura individuazione nel ricorrente del soggetto, che si faceva chiamare Sokol e utilizzava l'utenza 340/0086706 -tanto che dopo un appuntamento preso attraverso tale utenza, gli operanti avevano rilevato la presenza nel luogo indicato proprio del Cela- e ha inoltre sottolineato come il ricorrente fosse direttamente coinvolto nel traffico, risultando anche presente con Bakiu nel luogo in cui si trovava il box ove era occultata la droga.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imo Ricda elli n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 9/7/2020 della Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del Tribunale di Verona del 20/5/2008, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è in parte manifestamente infondato, in quanto reitera l'eccezione riguardante il mancato deposito della nomina di colui che aveva svolto l'incarico di interprete nell'ascolto delle conversazioni intercettate, profilo non implicante alcuna causa di inutilizzabilità (sul punto Sez. 3, n. 17177 de 18/2/2010, Tomat, Rv. 246978). Per il resto il motivo è genericamente formulato e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha dato conto della sicura individuazione nel ricorrente del soggetto, che si faceva chiamare Sokol e utilizzava l'utenza 340/0086706 -tanto che dopo un appuntamento preso attraverso tale utenza, gli operanti avevano rilevato la presenza nel luogo indicato proprio del Cela- e ha inoltre sottolineato come il ricorrente fosse direttamente coinvolto nel traffico, risultando anche presente con Bakiu nel luogo in cui si trovava il box ove era occultata la droga. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imo Ricda elli n
Sentenza Cassazione n. 03883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris