CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40144/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione di primo grado che li aveva condannati per il reato di associazione a delinquere e per concorso in molteplici furti pluriaggravati, con recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del sodalizio di cui all'art. 416 cod.pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7 e 8); Rilevato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentano un contenuto analogo a quelli appena esaminati, per cui si richiamano le risposte date al ricorso del coimputato, aggiungendo, quanto alla doglianza circa il riconoscimento della recidiva, che sia il motivo di appello sul punto che quello di ricorso sono affidati a proposizioni generiche, scevre da riflessioni che riguardino specificamente l'imputato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis