CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 28568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7017-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata 1, 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / Ric. 2021 n. 07017 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 7017/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. n. 218/2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Centrale del Latte d'Italia [OSCURATO:SOCIETA], volta a sentire dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sebbene regolato da una pluralità di contratti con cui era stato appaltato il servizio di trasposto del latte, e ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di euro 202.396,64 (di cui euro 62.451,59 per TFR) a titolo di differenze retributive per le espletate mansioni di viaggiatore-piazzista e riconducibili nel 2° livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; il tutto oltre regolarizzazione contributiva presso l'INPS. 2. I giudici di seconde cure hanno escluso, anche alla luce dei criteri di una circolare INPS del 14.11.1996 (che aveva qualificato come autonomo il rapporto di lavoro tra i cd. "padroncini" e le imprese di trasporto) e della documentazione in atti, che nel caso in esame fossero ravvisabili i presupposti tipici della subordinazione. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la Centrale del Latte d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 5. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia su un punto fondamentale circa la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 cpc, per avere la Corte territoriale negato il carattere subordinato del rapporto, pur avendo confermato la natura simulata del contratto di autotrasporto intercorrente tra le parti. 6. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale escluso che il rapporto in oggetto RG 7017/2021 configurasse un rapporto di lavoro subordinato, sebbene il ricorrente fosse stato certamente assoggettato al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro. 7. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia circa il giudizio di opportunità riguardante la disattesa richiesta di mezzi istruttori in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale omesso di escutere, quali testimoni dei fatti occorsi, i soggetti indicati in atti dal ricorrente. 8. Con il quarto motivo si obietta la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale omesso di considerare o comunque erroneamente valutato che i contratti di autotrasporto predisposti dal datore di lavoro in ciclostile avevano ad oggetto una prestazione non coincidente con quella svolta per oltre trent'anni dal datore di lavoro. 9. Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame della documentazione prodotta in atti e contestuale insufficiente e/o omessa motivazione sul punto in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale omesso la valutazione del contenuto delle schede contrattuali depositate in atti dalle quali si poteva desumere l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. 10. Il ricorso è inammissibile. 11. Il primo ed il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente, essendo reciprocamente connessi e vertendo sulla presunta natura subordinata del rapporto. 12. Il primo motivo prospetta censure attinenti alla contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro. 13. Esso è inammissibile alla luce della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, essendo ormai il vizio di motivazione censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o RG 7017/2021 meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 24395/2020). 2. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile in quanto la Corte territoriale, a seguito della valutazione delle risultanze istruttorie, ha escluso la natura subordinata del rapporto con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato. 3. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto (cfr. Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 9106/2021) nel caso in esame adeguatamente e correttamente motivato. 14. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da scrutinare congiuntamente perché interferenti in quanto aventi tutti ad oggetto il vizio ex art. 360 n. 5 cpc, sono inammissibili. 15. In primo luogo, deve precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 16. In secondo luogo, va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).RG 7017/2021 17. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul fatto che il rapporto di lavoro con la società non fosse di tipo subordinato atteso che, in sede di risoluzione del rapporto con la società solo relativamente ad alcune zone (e ciò solo era già incompatibile con la sussistenza della subordinazione), lo stesso odierno ricorrente si era qualificato come "piccolo padroncino" e che la situazione da esso denunciata riguardava quella di un piccolo imprenditore, sul quale gravava il rischio di impresa consistente nel subire perdite o "di lavorare per nulla" (come aveva letteralmente precisato nella lettera di risoluzione. 18. Giova sottolineare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 20. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di RG 7017/2021 contributo unificato, pari a quello previsto per il ri