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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22659/2026

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iliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MereuGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VolpiNila, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente, delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.804/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17541/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22659/2026Data pubblicazione 03/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e ineuro 6.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MereuGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VolpiNila, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente, delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.804/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17541/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22659/2026Data pubblicazione 03/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e ineuro 6.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 22659/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris