CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 42341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo del ruolo relativo alla sentenza emessa il 19/06/2024 dalla Prima Sezione Penale della CORTE DI CASSAZIONE che ha definito il procedimento relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento trattato de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 29810/2024 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione emessa il 19.06.2024, sentenza che ha definito il procedimento n. 13608/2024 R.G. - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 23.03.2024 - disponendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa relativamente al diniego della continuazione fra i reati oggetto delle due sentenze precisate nel dispositivo stesso; - Rilevato che nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è risultato, per chiaro disguido, quanto all'individuazione del giudice emittente la prima delle due sentenze accertative dei reati oggetto dell'istanza di applicazione della continuazione ivi citate, quella dell'Il luglio 2022, irrevocabile il 20 settembre 2023, indicato il Gip del Tribunale di Bari, laddove emerge pacifico dai dati concordemente richiamati nell'istanza, nel provvedimento e nel ricorso che tale sentenza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel foglio nr. 2) del ruolo di udienza della camera di consiglio del 19.6.2024 relativo al dispositivo della sentenza emessa in pari data dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che - ove la prima delle due sentenze accertative della continuazione ivi richiamate è indicata come "sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bari" - essa deve invece intendersi indicata e leggersi come "sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce". - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 25 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] •ere estensore