Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:401
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑356/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti nel Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso una determinata
banca»
1.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato –
Ambito di applicazione (Artt. 43 CE e 49 CE) (v. punto 37)
2.
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Regolamento dell’ordine dei medici che impone ai membri stabiliti nel territorio
nazionale l’obbligo di aprire un conto bancario presso una determinata banca (Art. 49 CE) (v. punti 40-49, 51, dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti
sul territorio del Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA]
di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari per prestazioni in natura corrispostigli dalle casse di assicurazione
malattia nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza dell’art. 49 CE.
2)
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.