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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:401
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑356/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti nel Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso una determinata banca»

1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione (Artt. 43 CE e 49 CE) (v. punto 37)

2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Regolamento dell’ordine dei medici che impone ai membri stabiliti nel territorio nazionale l’obbligo di aprire un conto bancario presso una determinata banca (Art. 49 CE) (v. punti 40-49, 51, dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti sul territorio del Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari per prestazioni in natura corrispostigli dalle casse di assicurazione malattia nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 49 CE. 2) La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑356/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti nel Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso una determinata banca» 1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione (Artt. 43 CE e 49 CE) (v. punto 37) 2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Regolamento dell’ordine dei medici che impone ai membri stabiliti nel territorio nazionale l’obbligo di aprire un conto bancario presso una determinata banca (Art. 49 CE) (v. punti 40-49, 51, dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE – Normativa nazionale che impone ai medici stabiliti sul territorio del Land dell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell’[OSCURATO:PERSONA] di aprire un conto bancario presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari per prestazioni in natura corrispostigli dalle casse di assicurazione malattia nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 49 CE. 2) La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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