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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50967/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto

1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare avanzata dal suddetto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato Morabito scarcerato a seguito di rideterminazione della pena per unificazione in executivis, come segnalato dalla difesa con rituale rinuncia al ricorso, e non avendo l'interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione, quanto piuttosto - data la rinuncia - l'interesse opposto ( vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

3. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare avanzata dal suddetto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato Morabito scarcerato a seguito di rideterminazione della pena per unificazione in executivis, come segnalato dalla difesa con rituale rinuncia al ricorso, e non avendo l'interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione, quanto piuttosto - data la rinuncia - l'interesse opposto ( vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). 3. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20
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