CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna de predetto imputato per il fatto ascritto riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624-bis, comma secondo, cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il