CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 27781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 22/05/2026 nell'interesse del ricorrente; considerato che il primo e il quinto motivo di ricorso, con cui si deducono il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione, sono manifestamente infondati e, comunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6, 7 e 8, quanto alla totale assenza di allegazione di elementi di prova a sostegno della tesi dell'intervento da parte di un'ulteriore officina, in presenza del dato inequivoco della disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva al quale venivano apposti targa e targhetta identificativa del telaio non corrispondenti al mezzo del soggetto che si era rivolto alla autofficina); rilevato dunque che il ricorrente non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequívoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente; osservato che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, avendo omesso un reale confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato principi consolidati quanto al non necessario accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche, richiamando in modo coerente e conseguente l'illecita provenienza del bene, anche atteso che la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso, come specificamente evidenziato nel caso di specie; rilevato che il terzo motivo di ricorso si caratterizza per genericità ed aspecificità quanto al dedotto travisamento per invenzione, attesa la lettura parcellizzata delle emergenze dibattimentali resa dalla difesa quanto alle attività di accertamento svolte; ft 1considerato inoltre che è inammissibile il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01); che il vizio di travisamento della prova, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa in quella sede e non è emerso dalla complessiva considerazione delle emergenze dibattimentali da parte del giudice di secondo grado; considerato come il quarto motivo di ricorso sia generico ed aspecifico, mancando il confronto con la argomentata motivazione della Corte di appello e non avendo la difesa articolato alcuna considerazione in ordine alla decisività delle attività che si lamentano come omesse rispetto al materiale probatorio sul quale si fonda la decisione; rilevato che il quinto motivo di ricorso non è consentito risolvendosi in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, quanto alla qualificazione giuridica della condotta e sua qualificazione, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto esente da violazione di legge o manifesta illogicità (pag. 3 quanto alla oggettiva sostituzione del motorino che era stato consegnato al ricorrente per delle riparazioni ed alla sua provenienza furtiva, nonché pag. 4 quanto alla irrilevanza di eventuali lacune investigative, anche tenuto conto degli atti acquisiti, con particolare riferimento alla annotazione di servizio degli agenti operanti, infine le caratteristiche del mezzo oggetto di verifica e riscontro in sede di indagine, l'oggettiva alterazione delle caratteristiche del motorino riconsegnato per farlo apparire come effettivamente corrispondente a quello consegnato per le riparazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MLa Consigliera est. IN [OSCURATO:PERSONA] M Berrett 23 LU 2026 _IARIO 2 L'ASSISTENTE v Dot!.ssa Kat a 7enzente