CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello posto che l'agente di polizia giudiziaria incaricato dei controlli aveva prima suonato il citofono dello stabile per poi ripetere l'operazione azionando il dispositivo posto accanto alla porta di ingresso dell'appartamento ubicato al quinto piano dell'edificio. La censura relativa alla recidiva trascura che la Corte di appello ha espressamente giustificato la sua applicazione con l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, propenso, nel periodo di riferimento, a reiterare le violazioni, anche penalmente rilevanti, delle prescrizioni imposte dalle misure applicate dall'autorità giudiziaria. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2