Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:498
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0419(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2020) (causa T‑419/20) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione degli effetti dell’ordinanza nel tempo»

1. Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Decisione che modifica in corso di causa la decisione impugnata – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 19‑21)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 42)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 43) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/80 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 dicembre 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è annullata nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/80 sono mantenuti nella parte concernente la [OSCURATO:PERSONA] AG fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diventa definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0419(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2020) (causa T‑419/20) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione degli effetti dell’ordinanza nel tempo» 1. Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Decisione che modifica in corso di causa la decisione impugnata – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 19‑21) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 42) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 43) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/80 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 dicembre 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è annullata nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/80 sono mantenuti nella parte concernente la [OSCURATO:PERSONA] AG fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diventa definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris