CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 31667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01tho8d) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto limitatamente al capo relativo alla confisca ex art. 240-bis cod.pen. della somma di cui alla documentazione prodotta (€ 500,00), di annullare con o senza rinvio la sentenza impugnata. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2026, il Tribunale di Torino, Sezione IV penale, all'esito del giudizio celebrato nelle forme di cui all'art. 558, comma 8, cod. proc. pen., disponeva - per quanto qui rileva - la confisca del denaro in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel procedimento per il reato di cui all'art. 73 citato d.P.R.. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo relativo alla misura ablativa patrimoniale. 3. Con unico motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., censurando la disposta confisca dell'intera somma di euro 3.295,00, sequestrata in data 6 ottobre 2025 in occasione dell'arresto. 4. In particolare, il ricorrente richiama la motivazione del giudice di merito, secondo cui la somma di denaro rinvenuta in contanti nell'abitazione dell'imputato costituirebbe il provento di una pregressa attività di spaccio, valorizzando sia la consistenza dell'importo sia la ritenuta inidoneità della documentazione difensiva. 5. Deduce, per contro, che la difesa aveva fornito giustificazione almeno parziale circa la provenienza lecita della somma, indicando due prelievi bancari, per complessivi euro 500,00, effettuati dalla convivente nei mesi di agosto 2025 su conto alimentato da aiuti familiari destinati al mantenimento del figlio nato nel giugno 2025. 6. Sostiene, quindi, che il Tribunale avrebbe illegittimamente disposto la confisca dell'intero importo senza adeguata considerazione della documentazione prodotta e senza distinguere la quota eventualmente giustificata. 7. Chiede, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla misura patrimoniale. 8. Il Procuratore generale ha chiesto, limitatamente al capo relativo alla confisca ex art. 240-bis cod.pen. della somma di cui alla documentazione prodotta ( C 500,00), di annullare con o senza rinvio la sentenza impugnata. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla specifica doglianza relativa alla mancata restituzione del denaro in sequestro. In particolare, trattandosi di condanna per la condotta di detenzione (e non di cessione) illecita di stupefacente, che ex se non produce profitto, difetta nella somma sequestrata la natura di profitto o prodotto del reato, con conseguente inapplicabilità della confisca ex art. 240 cod.pen.. Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (vedi ex plurimis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01) 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva specificamente che nella fattispecie la somma di euro 3.295,00 è stata confiscata ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. e dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.. In tal caso si richiede, soprattutto laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01). 3. In motivazione il giudice avrebbe dovuto specificamente argomentare sulle ragioni della ritenuta sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, con particolare riferimento alla mancanza di giustificazione della lecita provenienza del denaro. La disposizione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, in parola dispone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, soltanto se risulta in valore sproporzionato al proprio reddito.2 i. 4. La necessaria motivazione sullaonsprsjd jolg tra guadagni e patrimonio si fonda, in tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., sull'onere di fornirne prova da parte del pubblico ministero, da cui scaturisce una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, 3 [vvsuperabile mediante specifiche e verificate allegazioni dell'interessato, che, se astrattamente idonee a dimostrare, in tutto o in parte, una fonte proporzionata e lecita di reddito, impongono comunque al giudice di indicare le circostanze di fatto che dimostrano concretamente l'illiceità del reddito proveniente da detta fonte (per un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. vedi Sez. 3, n. 16961 del 17/03/2026, Caracciolo, Rv. 289917 - 01). 5. Il Tribunale, invero, si è limitato ad affermare, anche con riferimento alla documentazione prodotta (ricevute relative a n.2 prelievi presso sportelli bancomat operati dalla moglie dell'imputato), che la stessa non dimostra la lecita provenienza del denaro in quanto relativa ad un periodo differente da quello oggetto di imputazione e al contempo (...) pertinente a somma (C 500,00) ben lontana dai C 3.295,00 rinvenuti all'interno dell'abitazione. 6. Le argomentazioni spese dal giudice di merito non esplicitano la ragione per la quale, anche con riferimento alla somma oggetto dei due prelievi del coniuge (e dunque limitatamente ad C 500,00), il relativo possesso debba ritenersi ingiustificato e sproporzionato rispetto al reddito, cui peraltro non si fa alcun cenno. Di conseguenza la Corte, limitatamente al capo relativo alla confisca ex art. 240-bis cod.pen. della somma di cui alla documentazione prodotta ( C 500,00), annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. P.Q.M. Annulla la s P.Q.M