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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 42286/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa in data 8 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al predetto con ordinanza del 21.11.2023 con altra meno afflittiva.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla natura di extrema ratio della misura carceraria.

Nella specie non sono stati considerati elementi oggettivi, costituiti dai luogo di esecuzione degli arresti domiciliari presso i genitori in Prevalle (BS), che assicurano l'assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva, essendo quelli contestati caratterizzati da un chiaro radicamento nel territorio di Torino ed essendo quello del ricorrente un ruolo di mero "galoppino", la cui mansione prevalente era la distribuzione delle dosi ai consumatori finali.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, aì sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questioni di fatto.

2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha rigettato l'appello proposto sul rilievo della connotazione professionale della condotta criminosa (quattro vicende di detenzione e cessione di cospicui quantitativi di cocaina - 400, 160, 200 e 80 grammi tra giugno e settembre 2023) e della ininfluenza sul ricorrente delle precedenti sentenze di condanna (resistenza e stupefacenti), come pure dell'assenza di un contegno processuale favorevole, rilevando anche la inincidenza del periodo cautelare decorso.

Rispetto alla consistenza del pericolo cautelare così delineato, ha affermato la inidoneità del domicilio indicato a fronteggiare il pericolo cautelare, in assenza di indici di affidabilità del ricorrente e sui rilievo che lo stesso ha collaborato con altro coindagato agli arresti domicíliari.3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime quo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa in data 8 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al predetto con ordinanza del 21.11.2023 con altra meno afflittiva. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla natura di extrema ratio della misura carceraria. Nella specie non sono stati considerati elementi oggettivi, costituiti dai luogo di esecuzione degli arresti domiciliari presso i genitori in Prevalle (BS), che assicurano l'assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva, essendo quelli contestati caratterizzati da un chiaro radicamento nel territorio di Torino ed essendo quello del ricorrente un ruolo di mero "galoppino", la cui mansione prevalente era la distribuzione delle dosi ai consumatori finali. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, aì sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questioni di fatto. 2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha rigettato l'appello proposto sul rilievo della connotazione professionale della condotta criminosa (quattro vicende di detenzione e cessione di cospicui quantitativi di cocaina - 400, 160, 200 e 80 grammi tra giugno e settembre 2023) e della ininfluenza sul ricorrente delle precedenti sentenze di condanna (resistenza e stupefacenti), come pure dell'assenza di un contegno processuale favorevole, rilevando anche la inincidenza del periodo cautelare decorso. Rispetto alla consistenza del pericolo cautelare così delineato, ha affermato la inidoneità del domicilio indicato a fronteggiare il pericolo cautelare, in assenza di indici di affidabilità del ricorrente e sui rilievo che lo stesso ha collaborato con altro coindagato agli arresti domicíliari.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime quo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc
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