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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 22926/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26959-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 1049/2016; Oggetto R.G.N.26959/2018 Cron.

Rep.

Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino - che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso il verbale unico di accertamento ispettivo dell’INPS recante l’importo di € 63.827,00 oltre somme aggiuntive relativo al mancato versamento della contribuzione previdenziale sull’indennità di Trasferta Italia erogata agli operai nel periodo novembre 2011 e settembre 2014 – ha ritenuto che per i lavoratori trasfertisti, addetti in via esclusiva ad un unico cantiere esterno,trovasse applicazione l’art. 51 comma 6 del T.U.I.R., come interpretato autenticamente dall’art. 7 quinquies del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1.12.2016 n. 225, il quale dispone che al dipendente, per il quale non sia stata indicata nel contratto o nella lettera di assunzione la sede di lavoro, la cui attività richieda continua mobilità sia attribuita un’indennità o una maggiorazione fissa della retribuzione senza distinguere se si sia trattato di trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Ha ricordato infatti che alla luce dei principi fissati dalle sezioni unite della Cassazione quando non ricorrano contestualmente le tre condizioni richiamate dalcomma 6 del citato art. 51 al dipendente è corrisposto il trattamento di trasferta previsto dal comma 5.

Pertanto, difettando nella specie uno dei tre requisiti e specificatamente quello della misura fissa dell’indennità erogata, ha escluso che il compenso potesse essere assoggettato a contribuzione ex art. 51 comma 6.

2. L’INPS ha propostoricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il ricorso l’INPS censura la sentenza della Corte di appello di Torino per avere, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1della legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016.

3.1. Ad avviso dell’Istituto la Corte territoriale, nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori in occasione di trasferte sul rilievo che non sussistevano i tre concorrenti requisiti previsti dalla norma per l’individuazione della trasferta, ha però trascurato di applicare il comma 2 dell’art. 7 quinquies, di interpretazione autentica del l’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevedeche per i lavoratori ai quali non si applica ildisposto di cui al comma 6 dell a stess a norma è riconosciuto invece il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente comma 5.

3.2. Deduce al riguardo che in atti vi era la prova dell’importo delle somme erogate che avrebbero dovuto, e non erano state, assoggettate a contribuzione nella misura del 50%.

Precisa che era onere del datore di lavoro dimostrare che erano stati rispettati i limiti di esenzione e che solo a tale condizione nulla era dovuto all’INPS.

Ricorda che sono assoggettate a contribuzione le somme erogate per trasferta fuori dal territorio comunale “per la parte eccedente lire 90.000 al giorno” e che tale limite è ridotto di un terzo quando ilrimborso riguardi spese di vitto o di alloggio ovvero quando l’uno o l’altro sia fornito gratuitamente.

Invece il limite è ridotto di due terzi quando il rimborso riguardi entrambe le voci.

Nel caso di trasferta all’estero, poi,il limite esente è quello di £ 150.000 al giorno da ridurre anch’esso come il precedente di un terzo o due terzi nel ricorso delle condizioni sopra indicate.

Quando il rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale è analitico i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero non concorrono a formare il reddito.

Infine, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è s ull’ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l’ onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell’obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461).

In sostanza quando si discuta di esenzione dall’obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell’esonero che ha l’onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.10/07/2018 n. 18160).

Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033).L’INPS, come detto, deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.n. 16033 del 2018 cit.).

Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5(Cass. n. 16033 del 2018, cit. ).

4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della societ à oggi controricorrente dimostrare che le somme versate eranostate assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzionimentre l’INPS era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte.

5. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26959-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 1049/2016; Oggetto R.G.N.26959/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino - che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso il verbale unico di accertamento ispettivo dell’INPS recante l’importo di € 63.827,00 oltre somme aggiuntive relativo al mancato versamento della contribuzione previdenziale sull’indennità di Trasferta Italia erogata agli operai nel periodo novembre 2011 e settembre 2014 – ha ritenuto che per i lavoratori trasfertisti, addetti in via esclusiva ad un unico cantiere esterno,trovasse applicazione l’art. 51 comma 6 del T.U.I.R., come interpretato autenticamente dall’art. 7 quinquies del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1.12.2016 n. 225, il quale dispone che al dipendente, per il quale non sia stata indicata nel contratto o nella lettera di assunzione la sede di lavoro, la cui attività richieda continua mobilità sia attribuita un’indennità o una maggiorazione fissa della retribuzione senza distinguere se si sia trattato di trasferta e dove la stessa si sia svolta. Ha ricordato infatti che alla luce dei principi fissati dalle sezioni unite della Cassazione quando non ricorrano contestualmente le tre condizioni richiamate dalcomma 6 del citato art. 51 al dipendente è corrisposto il trattamento di trasferta previsto dal comma 5. Pertanto, difettando nella specie uno dei tre requisiti e specificatamente quello della misura fissa dell’indennità erogata, ha escluso che il compenso potesse essere assoggettato a contribuzione ex art. 51 comma 6. 2. L’INPS ha propostoricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il ricorso l’INPS censura la sentenza della Corte di appello di Torino per avere, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1della legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016. 3.1. Ad avviso dell’Istituto la Corte territoriale, nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori in occasione di trasferte sul rilievo che non sussistevano i tre concorrenti requisiti previsti dalla norma per l’individuazione della trasferta, ha però trascurato di applicare il comma 2 dell’art. 7 quinquies, di interpretazione autentica del l’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevedeche per i lavoratori ai quali non si applica ildisposto di cui al comma 6 dell a stess a norma è riconosciuto invece il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente comma 5. 3.2. Deduce al riguardo che in atti vi era la prova dell’importo delle somme erogate che avrebbero dovuto, e non erano state, assoggettate a contribuzione nella misura del 50%. Precisa che era onere del datore di lavoro dimostrare che erano stati rispettati i limiti di esenzione e che solo a tale condizione nulla era dovuto all’INPS. Ricorda che sono assoggettate a contribuzione le somme erogate per trasferta fuori dal territorio comunale “per la parte eccedente lire 90.000 al giorno” e che tale limite è ridotto di un terzo quando ilrimborso riguardi spese di vitto o di alloggio ovvero quando l’uno o l’altro sia fornito gratuitamente. Invece il limite è ridotto di due terzi quando il rimborso riguardi entrambe le voci. Nel caso di trasferta all’estero, poi,il limite esente è quello di £ 150.000 al giorno da ridurre anch’esso come il precedente di un terzo o due terzi nel ricorso delle condizioni sopra indicate. Quando il rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale è analitico i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero non concorrono a formare il reddito. Infine, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è s ull’ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l’ onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell’obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall’obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell’esonero che ha l’onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033).L’INPS, come detto, deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.n. 16033 del 2018 cit.). Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5(Cass. n. 16033 del 2018, cit. ). 4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della societ à oggi controricorrente dimostrare che le somme versate eranostate assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzionimentre l’INPS era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte. 5. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata