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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29667/2026

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ato il 14/05/2004 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2198/26 ritenuto che il motivo dedotto in merito all'inutilizzabilità parziale del verbale di arresto appare manifestamente infondato atteso che la ricostruzione dei fatti appare fondata anche su altre e diverse risultanze probatorie (cfr. testi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], referti medici), non essendo stata dimostrata la decisività di tale elemento di prova per la parte di essa addotta come inutilizzabile, tenuto conto della non consentita lettura alternativa delle predette diverse fonti di prova in sede di legittimità sollecitata dalla difesa, avendo la Corte di merito valorizzato anche le predette diverse fonti di prova per l'accertamento della reazione aggressiva avuta dall'imputato al cospetto dei carabinieri a fronte del suo rifiuto di abbandonare la camera di albergo abusivamente occupata, essendo pienamente utilizzabile anche la testimonianza de relato resa dall'unico teste di P.G. escusso, in ragione degli altri riscontri desunti dai referti medici attestanti le lesioni subite dagli agenti operanti; ritenuto che anche le altre doglianze sulla mancata assunzione della testimonianza richiesta dalla difesa sono ugualmente inammissibili perché non si confrontano con le argomentazioni con le quali sono state già respinte le medesime censure in sede di appello; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D e wa• s "T" Ai CANCE.L.LE.81" thi Sezione VII Pena'e 5 - P50 2026 ,i.eua [OSCURATO:PERSONA] .;•• .11., 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 14/05/2004 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2198/26 ritenuto che il motivo dedotto in merito all'inutilizzabilità parziale del verbale di arresto appare manifestamente infondato atteso che la ricostruzione dei fatti appare fondata anche su altre e diverse risultanze probatorie (cfr. testi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], referti medici), non essendo stata dimostrata la decisività di tale elemento di prova per la parte di essa addotta come inutilizzabile, tenuto conto della non consentita lettura alternativa delle predette diverse fonti di prova in sede di legittimità sollecitata dalla difesa, avendo la Corte di merito valorizzato anche le predette diverse fonti di prova per l'accertamento della reazione aggressiva avuta dall'imputato al cospetto dei carabinieri a fronte del suo rifiuto di abbandonare la camera di albergo abusivamente occupata, essendo pienamente utilizzabile anche la testimonianza de relato resa dall'unico teste di P.G. escusso, in ragione degli altri riscontri desunti dai referti medici attestanti le lesioni subite dagli agenti operanti; ritenuto che anche le altre doglianze sulla mancata assunzione della testimonianza richiesta dalla difesa sono ugualmente inammissibili perché non si confrontano con le argomentazioni con le quali sono state già respinte le medesime censure in sede di appello; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D e wa• s "T" Ai CANCE.L.LE.81" thi Sezione VII Pena'e 5 - P50 2026 ,i.eua [OSCURATO:PERSONA] .;•• .11., 2
Sentenza Cassazione n. 29667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris