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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23371/2026

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entato e difeso dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1123/2024depositata il 22/05/2024.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il Tribunale di Forlì, previa revoca delle misure protettive dispostenell’ambito della procedura di composizione negoziata, ha aperto laprocedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,accertandone il requisito soggettivo e lo stato di insolvenza, in forzadell’esistenza di un credito scaduto e non pagato vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. per € 80.118,16 – fondato su decreto ingiuntivodefinitivo - e di altre passività, non controbilanciate da risorse utilmenteaggredibili, nonché stante l’esito infruttuoso della composizione negoziata.2.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo della società debitrice.

Ha accertato il giudice diappello – per quanto qui rileva - l’intervenuto passaggio in giudicato deldecreto ingiuntivo, emesso nei confronti della reclamante qualecessionaria di azienda ex art. 2560, secondo comma, cod. civ., inrelazione al quale credito è stata proposta opposizione a precetto dopo loscadere del termine di cui all’art. 645 cod. proc. civ., con la quale erastato dedotto il mancato avveramento della condizione sospensiva cui erasubordinato il credito di cui al decreto ingiuntivo.3.

Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che la condizione apposta alcontratto di cessione del ramo di azienda fosse in realtà risolutiva, conconseguente esistenza ed esigibilità del credito azionato dalla reclamata inpendenza dell’avveramento della condizione.

Ha, inoltre, ritenuto il giudicedi appello che, ove anche la condizione fosse da qualificarsi comesospensiva, il suo mancato avveramento è dipeso da fatto imputabile allareclamante a titolo di colpa, comportando in definitiva l’avveramento dellacondizione a termini dell’art. 1359 cod. civ.

Ha, infine, confermatol’esistenza dello stato di insolvenza.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/20264.

Propone ricorso per cassazione la società già reclamante, affidato adue motivi, cui resistono con controricorso la curatela della liquidazionegiudiziale (la quale deposita anche memoria illustrativa) e il creditoreistante.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, erronea e falsa applicazionedell’art. 37, comma 2, CCII, nonché degli artt. 287 s. cod. proc. civ. edegli artt. 1358 e 1359 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnataha accertato l’esistenza del credito e del «titolo esecutivo di formazionegiudiziale».

Espone il ricorrente che il decreto ingiuntivo nei suoi confronti– originariamente emesso in data 8 agosto 2022 nei confronti dellacedente il ramo di azienda e oggetto di opposizione – si sarebbe formato aseguito di istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e di emenda del decreto originario, notificato in data 24novembre 2022 e munito di decreto di esecutorietà in data 15 febbraio2023.

Deduce parte ricorrente la non emendabilità di un decreto ingiuntivocon il procedimento di correzione di errore materiale, con conseguenteinesistenza del titolo esecutivo, nonché la non definitività del decreto, inquanto oggetto di opposizione da parte del cedente.2.

Ripropone, inoltre, il ricorrente la questione secondo cui la cessionedi ramo di azienda fosse sottoposta a condizione sospensiva(completamento dell’appalto, allegato alla cessione, entro il 17 gennaio2024), successivamente non avveratasi, questione successiva allaformazione dell’asserito giudicato e quindi, in ogni caso, liberamentededucibile.

Deduce ultrapetizione nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto di riqualificare la condizione come risolutiva e contesta laricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui il mancatoavveramento della condizione sospensiva sarebbe stato imputabile allaricorrente, non essendo state svolte prove in proposito.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/20263.

Il primo motivo, nella parte in cui censura la corretta formazione deltitolo esecutivo, è inammissibile, in quanto non coglie compiutamente laratio decidendi, che ha tratto dal decreto ingiuntivo del creditore istantel’accertamento incidentale circa l’esistenza del credito, ragione delladecisione con la quale il ricorrente non si confronta.

La sentenzaimpugnata non ha incentrato la decisione sulla formazione del giudicatoma sull’accertamento, meramente incidentale, del credito sottostante aifini della legittimazione del creditore a chiedere l’apertura dellaliquidazione giudiziale (Cass., n. 25491/2025), in conformità allagiurisprudenza secondo cui, quanto alla legittimazione del creditoreistante, il giudice del merito deve accertare l’esistenza del credito in viameramente incidentale (Cass., Sez.

U., n. 1521/2013; Cass., n.25317/2020; Cass., n. 23494/2020; Cass., n. 25317/2020; Cass., n.19599/2025).

Non è necessario, ai fini della legittimazione del creditoreistante, un accertamento con efficacia di giudicato sull’esistenza delcredito e sulla titolarità dello stesso, stante il carattere sommariodell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale, occorrendoun'autonoma delibazione meramente incidentale da parte del giudice delmerito che procede, circa la sussistenza di detto credito, «qualenecessario postulato della verifica della legittimazione del creditore»(Cass., n. 28659/2024).4.

Ed è quanto avvenuto nella specie, in cui la sentenza impugnata,con apprezzamento in fatto, ha accertato incidentalmente la genesi el’esistenza del credito sia in ragione di quanto emerso dal decretoingiuntivo (emendato), sia in forza della qualificazione della condizioneapposta al contratto di cessione di azienda («il credito azionato in viamonitoria dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai sensi dell’art. 2560 c.c.fosse non soltanto certo e liquido, ma anche esigibile, e, dall’altro, chetutte le esposizioni debitorie ricomprese nel contratto di cessione di ramodi azienda e le relative attività all’epoca contabilizzate, fossero tutten. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026esistenti e ricomprese nel patrimonio della cessionaria odierna reclamantealla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della successivadomanda di apertura della liquidazione giudiziale»).5.

Il primo motivo è, ulteriormente, inammissibile quanto alla censurasecondo cui la condizione apposta alla cessione di ramo di azienda nonsarebbe imputabile a parte ricorrente; il motivo impinge nell’accertamentocompiuto dalla Corte di merito, secondo cui – ai fini di quanto previstodall’art. 1359 cod. civ. – il comportamento della cessionaria,«evidentemente interessata a liberarsi dalla gravosa esposizione debitoriatrasferitale unitamente al compendio aziendale, avrebbe determinato (…)l’asserito mancato avveramento della condizione».

Anche sul punto, ilgiudice del merito compie un accertamento in fatto non censurabile con ladedotta violazione di legge.

Conseguentemente sono inammissibili leulteriori deduzioni, il cui accoglimento non farebbe venir meno la stabilitàdella decisione impugnata.6.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa ed erronea applicazionedegli artt. 49, comma 5, 121 CCII, nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto esistente il credito del creditore istante, nonchésussistenti lo stato di insolvenza e la soglia quantitativa dell’insolvenzasocialmente rilevante.7.

Il motivo è inammissibile, in quanto confligge con il costanteorientamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodella vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica edella coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito,al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere quelle ritenuteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, salvi i casiprevisti dalla legge (ex multis: Cass., n. 2449/2026; Cass., n.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/202623055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n.16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n.7846/2006).

Nella specie, il giudice del reclamo, conformemente al primogiudice, ha ritenuto che, stanti l’indebitamento superiore a un milione diEuro, l’insussistenza di risorse idonee al soddisfacimento dei debiti el’inesistenza di un piano di risanamento attendibile, la società non potessesoddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, giudizio incensurabile insede di legittimità.8.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali in favore deicontroricorrenti, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.9.

Sussistono i presupposti (come sollecitato, benché a diverso titolo,da entrambi i controricorrenti) di cui all’art. 51, comma 15, CCII(condanna in proprio al pagamento delle spese e del doppio contributo dellegale rappresentante conferente la procura: Cass., n. 28483/2025).

Talecondanna presuppone l’accertamento di una «autonoma responsabilitàprocessuale del legale rappresentante conferente la procura, soggettoestraneo al giudizio (Cass., n. 9203/2020; Cass., n. 27475/2019; Cass.,n. 20878/2010), fondata sull’accertamento in fatto della proposizione diimpugnazione senza la normale prudenza (arg. ex Cass., Sez.

U., n.5398/1988)» (Cass., n. 25402/2025).10.

Nella specie, come accertato dal giudice del reclamo, la societàdichiarata insolvente era sostanzialmente sovrapponibile alla cedente ilramo di azienda («[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società peraltrosostanzialmente gemella o amministrativamente sovrapponibile all’altraingiunta e cedente 2B Evergreen»).

La proposizione del ricorso percassazione, inammissibile per quanto sopra, proposto da cessionario delcredito sostanzialmente riconducibile al contesto commerciale unitariofacente capo all’originario titolare del rapporto obbligatorio, deve ritenersin. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026– come deducono entrambi i controricorrenti – finalizzato a scaricare suicreditori il costo del giudizio di legittimità, il che integra il presuppostonormativo della disposizione in oggetto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, nonché illegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentodelle spese processuali del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, che liquida per la curatela del fallimento in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e per [OSCURATO:PERSONA] SolutionS.p.A. in € 7.000.00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15%per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 14036/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1123/2024depositata il 22/05/2024.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il Tribunale di Forlì, previa revoca delle misure protettive dispostenell’ambito della procedura di composizione negoziata, ha aperto laprocedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,accertandone il requisito soggettivo e lo stato di insolvenza, in forzadell’esistenza di un credito scaduto e non pagato vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. per € 80.118,16 – fondato su decreto ingiuntivodefinitivo - e di altre passività, non controbilanciate da risorse utilmenteaggredibili, nonché stante l’esito infruttuoso della composizione negoziata.2. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo della società debitrice. Ha accertato il giudice diappello – per quanto qui rileva - l’intervenuto passaggio in giudicato deldecreto ingiuntivo, emesso nei confronti della reclamante qualecessionaria di azienda ex art. 2560, secondo comma, cod. civ., inrelazione al quale credito è stata proposta opposizione a precetto dopo loscadere del termine di cui all’art. 645 cod. proc. civ., con la quale erastato dedotto il mancato avveramento della condizione sospensiva cui erasubordinato il credito di cui al decreto ingiuntivo.3. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che la condizione apposta alcontratto di cessione del ramo di azienda fosse in realtà risolutiva, conconseguente esistenza ed esigibilità del credito azionato dalla reclamata inpendenza dell’avveramento della condizione. Ha, inoltre, ritenuto il giudicedi appello che, ove anche la condizione fosse da qualificarsi comesospensiva, il suo mancato avveramento è dipeso da fatto imputabile allareclamante a titolo di colpa, comportando in definitiva l’avveramento dellacondizione a termini dell’art. 1359 cod. civ. Ha, infine, confermatol’esistenza dello stato di insolvenza.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/20264. Propone ricorso per cassazione la società già reclamante, affidato adue motivi, cui resistono con controricorso la curatela della liquidazionegiudiziale (la quale deposita anche memoria illustrativa) e il creditoreistante.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, erronea e falsa applicazionedell’art. 37, comma 2, CCII, nonché degli artt. 287 s. cod. proc. civ. edegli artt. 1358 e 1359 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnataha accertato l’esistenza del credito e del «titolo esecutivo di formazionegiudiziale». Espone il ricorrente che il decreto ingiuntivo nei suoi confronti– originariamente emesso in data 8 agosto 2022 nei confronti dellacedente il ramo di azienda e oggetto di opposizione – si sarebbe formato aseguito di istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e di emenda del decreto originario, notificato in data 24novembre 2022 e munito di decreto di esecutorietà in data 15 febbraio2023. Deduce parte ricorrente la non emendabilità di un decreto ingiuntivocon il procedimento di correzione di errore materiale, con conseguenteinesistenza del titolo esecutivo, nonché la non definitività del decreto, inquanto oggetto di opposizione da parte del cedente.2. Ripropone, inoltre, il ricorrente la questione secondo cui la cessionedi ramo di azienda fosse sottoposta a condizione sospensiva(completamento dell’appalto, allegato alla cessione, entro il 17 gennaio2024), successivamente non avveratasi, questione successiva allaformazione dell’asserito giudicato e quindi, in ogni caso, liberamentededucibile. Deduce ultrapetizione nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto di riqualificare la condizione come risolutiva e contesta laricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui il mancatoavveramento della condizione sospensiva sarebbe stato imputabile allaricorrente, non essendo state svolte prove in proposito.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/20263. Il primo motivo, nella parte in cui censura la corretta formazione deltitolo esecutivo, è inammissibile, in quanto non coglie compiutamente laratio decidendi, che ha tratto dal decreto ingiuntivo del creditore istantel’accertamento incidentale circa l’esistenza del credito, ragione delladecisione con la quale il ricorrente non si confronta. La sentenzaimpugnata non ha incentrato la decisione sulla formazione del giudicatoma sull’accertamento, meramente incidentale, del credito sottostante aifini della legittimazione del creditore a chiedere l’apertura dellaliquidazione giudiziale (Cass., n. 25491/2025), in conformità allagiurisprudenza secondo cui, quanto alla legittimazione del creditoreistante, il giudice del merito deve accertare l’esistenza del credito in viameramente incidentale (Cass., Sez. U., n. 1521/2013; Cass., n.25317/2020; Cass., n. 23494/2020; Cass., n. 25317/2020; Cass., n.19599/2025). Non è necessario, ai fini della legittimazione del creditoreistante, un accertamento con efficacia di giudicato sull’esistenza delcredito e sulla titolarità dello stesso, stante il carattere sommariodell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale, occorrendoun'autonoma delibazione meramente incidentale da parte del giudice delmerito che procede, circa la sussistenza di detto credito, «qualenecessario postulato della verifica della legittimazione del creditore»(Cass., n. 28659/2024).4. Ed è quanto avvenuto nella specie, in cui la sentenza impugnata,con apprezzamento in fatto, ha accertato incidentalmente la genesi el’esistenza del credito sia in ragione di quanto emerso dal decretoingiuntivo (emendato), sia in forza della qualificazione della condizioneapposta al contratto di cessione di azienda («il credito azionato in viamonitoria dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai sensi dell’art. 2560 c.c.fosse non soltanto certo e liquido, ma anche esigibile, e, dall’altro, chetutte le esposizioni debitorie ricomprese nel contratto di cessione di ramodi azienda e le relative attività all’epoca contabilizzate, fossero tutten. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026esistenti e ricomprese nel patrimonio della cessionaria odierna reclamantealla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della successivadomanda di apertura della liquidazione giudiziale»).5. Il primo motivo è, ulteriormente, inammissibile quanto alla censurasecondo cui la condizione apposta alla cessione di ramo di azienda nonsarebbe imputabile a parte ricorrente; il motivo impinge nell’accertamentocompiuto dalla Corte di merito, secondo cui – ai fini di quanto previstodall’art. 1359 cod. civ. – il comportamento della cessionaria,«evidentemente interessata a liberarsi dalla gravosa esposizione debitoriatrasferitale unitamente al compendio aziendale, avrebbe determinato (…)l’asserito mancato avveramento della condizione». Anche sul punto, ilgiudice del merito compie un accertamento in fatto non censurabile con ladedotta violazione di legge. Conseguentemente sono inammissibili leulteriori deduzioni, il cui accoglimento non farebbe venir meno la stabilitàdella decisione impugnata.6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa ed erronea applicazionedegli artt. 49, comma 5, 121 CCII, nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto esistente il credito del creditore istante, nonchésussistenti lo stato di insolvenza e la soglia quantitativa dell’insolvenzasocialmente rilevante.7. Il motivo è inammissibile, in quanto confligge con il costanteorientamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodella vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica edella coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito,al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere quelle ritenuteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, salvi i casiprevisti dalla legge (ex multis: Cass., n. 2449/2026; Cass., n.n. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/202623055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n.16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n.7846/2006). Nella specie, il giudice del reclamo, conformemente al primogiudice, ha ritenuto che, stanti l’indebitamento superiore a un milione diEuro, l’insussistenza di risorse idonee al soddisfacimento dei debiti el’inesistenza di un piano di risanamento attendibile, la società non potessesoddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, giudizio incensurabile insede di legittimità.8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali in favore deicontroricorrenti, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.9. Sussistono i presupposti (come sollecitato, benché a diverso titolo,da entrambi i controricorrenti) di cui all’art. 51, comma 15, CCII(condanna in proprio al pagamento delle spese e del doppio contributo dellegale rappresentante conferente la procura: Cass., n. 28483/2025). Talecondanna presuppone l’accertamento di una «autonoma responsabilitàprocessuale del legale rappresentante conferente la procura, soggettoestraneo al giudizio (Cass., n. 9203/2020; Cass., n. 27475/2019; Cass.,n. 20878/2010), fondata sull’accertamento in fatto della proposizione diimpugnazione senza la normale prudenza (arg. ex Cass., Sez. U., n.5398/1988)» (Cass., n. 25402/2025).10. Nella specie, come accertato dal giudice del reclamo, la societàdichiarata insolvente era sostanzialmente sovrapponibile alla cedente ilramo di azienda («[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società peraltrosostanzialmente gemella o amministrativamente sovrapponibile all’altraingiunta e cedente 2B Evergreen»). La proposizione del ricorso percassazione, inammissibile per quanto sopra, proposto da cessionario delcredito sostanzialmente riconducibile al contesto commerciale unitariofacente capo all’originario titolare del rapporto obbligatorio, deve ritenersin. 14036/2024 R.G.Numero registro generale 14036/2024Numero sezionale 3118/2026Numero di raccolta generale 23371/2026Data pubblicazione 16/07/2026– come deducono entrambi i controricorrenti – finalizzato a scaricare suicreditori il costo del giudizio di legittimità, il che integra il presuppostonormativo della disposizione in oggetto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, nonché illegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentodelle spese processuali del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, che liquida per la curatela del fallimento in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e per [OSCURATO:PERSONA] SolutionS.p.A. in € 7.000.00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15%per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 14036/2024 R.G.
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