CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 03098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, in relazione all'invocato riconoscimento della remissione tacita di querela la Corte spiega come non possa reputarsi accertata la volontà della persona offesa di rimettere la querela, atteso che la notificazione della citazione a giudizio - contenete l'avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione - si è perfezionata con il deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., che non consente di ritenere che la persona offesa sia venuta a concreta conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza (pag. 8 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2025