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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04084/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re,lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eAitte. et4 a.L.e J . ( ae. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corteid'assisad'appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2000, dell'ergastolo con isolamento diurna per un anno in quella temporanea di anni trenta dì reclusione.

Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.

S. Prontera, deducendo, con i due motivi proposti, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 665 e ss. e 438 e ss. cod. proc. pen. (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 30

I. n. 479 del 1999 (secondo motivo).

Rilevato che il giudice a quo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendola mera riproposizione delle precedenti, stante l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di rivalutare le pregresse statuizioni dì rigetto, disposte con ordinanze del 7 gennaio 2021 e del 20 aprile 2022.

Considerato che in data 23 novembre e 5 dicembre 2023, il condannato personalmente e il suo difensore hanno rinunciato al ricorso.

Rilevato, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che il ricorrente ha fatto pervenire, attraverso la Direzione del carcere di Novara, dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente, nonché rinuncia a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p.e.c. del 5 dicembre 2023; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequívoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati ì profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re,lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eAitte. et4 a.L.e J . ( ae. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corteid'assisad'appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2000, dell'ergastolo con isolamento diurna per un anno in quella temporanea di anni trenta dì reclusione. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. S. Prontera, deducendo, con i due motivi proposti, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 665 e ss. e 438 e ss. cod. proc. pen. (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 30 I. n. 479 del 1999 (secondo motivo). Rilevato che il giudice a quo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendola mera riproposizione delle precedenti, stante l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di rivalutare le pregresse statuizioni dì rigetto, disposte con ordinanze del 7 gennaio 2021 e del 20 aprile 2022. Considerato che in data 23 novembre e 5 dicembre 2023, il condannato personalmente e il suo difensore hanno rinunciato al ricorso. Rilevato, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che il ricorrente ha fatto pervenire, attraverso la Direzione del carcere di Novara, dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente, nonché rinuncia a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p.e.c. del 5 dicembre 2023; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequívoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati ì profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estens
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