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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05662/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale; Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ja processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore etlAc bnchk ?IeWcA F; L. 'i-) O 5 T ATA.

C:!-`,.t1C:r-[OSCURATO:PERSONA] 17 F 02Zi IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale; Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ja processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore etlAc bnchk ?IeWcA F; L. 'i-) O 5 T ATA. C:!-`,.t1C:r-[OSCURATO:PERSONA] 17 F 02Zi IL
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