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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 36244/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 18 gennaio 2022, il Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida, emesso in data 21 dicembre 2021 del sequestro preventivo disposto, d'iniziativa, dal P.M. il 16 dicembre 2021, in relazione alla pistola Beretta mod. 92, detenuta dal Russo in dotazione quale agente di polizia penitenziaria.

La misura cautelare è stata adottata nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in riferimento alla minaccia "se scendo ti sparo", rivolta dal Russo all'indirizzo della persona offesa nel contesto di una annosa contrapposizione personale.

2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt.125, 321 cod. proc. pen., vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per avere il Tribunale del riesame ignorato dirimenti elementi difensivi, introdotti all'udienza camerale del 22 gennaio 2022, tesi alla confutazione delle dichiarazioni della persona offesa mediante allegazione di una videoripresa effettuata dal Russo il 18 agosto 2021, dalla quale risulta una dinamica dei fatti incompatibile con la denunciata minaccia, avendo al riguardo, peraltro, la difesa dell'indagato richiesto - ed ottenuto - dall'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad estrarre le celle agganciate dall'utenza telefonica in uso a Ciardi, dichiarato presente ai fatti dal denunciante ed invece assente.

L'omesso esame di siffatti elementi incide decisivamente - ad avviso dei ricorrenti - sul fumus del reato oggetto di provvisoria contestazione, con conseguente deficit radicale dell'ordinanza impugnata, deducibile sub specie di violazione di legge con il ricorso di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura, non esplicitando l'ordinanza impugnata le ragioni per cui la legittima detenzione dell'arma, in dotazione del Russo per ragioni di servizio, possa in concreto aggravare le conseguenze del reato, in assenza della indicazione di specifici elementi atti a corroborare l'ipotesi d'accusa, avendo sul punto il Tribunale valorizzato il solo dato del possesso della pistola, legittimamente detenuta, ignorando le plurime denunce sporte dall'indagato nei confronti dell'Esposito; l'assenza di riferimento all'uso di armi nell'ulteriore denuncia sporta dall'Esposito; la confutazione del narrato di quest'ultimo risultante dalla videoregistrazione prodotta ex art. 391-sexies cod. proc. pen.; il mancato uso dell'arma ed il trasferimento dello stesso Esposito in un contesto abitativo diverso da quello che aveva generato la personale contrapposizione tra le parti.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

1. Colgono nel segno le assorbenti doglianze proposte nel primo motivo in riferimento alla preterizione dell'allegato alla memoria difensiva, contenente la registrazione dei fatti occorsi il 18 agosto 2021, oggetto di contestazione.

1.1. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato come l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578); in particolare, è stato sottolineato che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670).

In altri termini, l' "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023).

1.2. Al riguardo, giova evidenziare come l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, derivi dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: l'art. 121 cod. proc. pen. distingue, invero, tra "memorie" e "richieste" di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (attraverso l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione.

Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: "il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività").

Ed il carattere di decisività dipende, all'evidenza, anche dalla morfologia delle impugnazioni che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. - applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte.

Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte").

Sul punto, giova chiarire che i "capi" oggetto della richiesta di riesame coincidono con i diversi titoli cautelari; i punti oggetto di impugnazione coincidono con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione ai diversi titoli cautelari.

1.3. Tanto premesso, si rileva come l'ordinanza impugnata abbia dato atto della produzione di una "esaustiva memoria difensiva" e di una "corposa produzione documentale" (f. 2).

Dal ricorso, risulta come in relazione al punto riguardante il fumus, inteso in termini di astratta ma plausibile configurabilità del reato, le questioni proposte con la memoria riguardassero la stessa sussistenza di una condotta minacciosa, avendo il difensore prodotto non solo la videoregistrazione in data 18 agosto 2021, ore 13 circa, ma anche la richiesta di estrazione delle celle telefoniche agganciate da una delle persone di cui il denunciante aveva indicato la presenza e che gli indagati assumono, invece, assente, in tal modo confutando l'attendibilità del denunciante ed anzi smentendone in toto la narrazione.

Di siffatti elementi, potenzialmente idonei ad incidere sul fumus della contestata minaccia grave, il Tribunale non ha, tuttavia, reso valutazione alcuna, anche solo per depotenziarne il rilievo, sicchè le argomentazioni, rassegnate essenzialmente sul punto del periculum, neppure implicitamente s'appalesano idonee a contraddire le deduzioni proposte con la memoria.

Ed è appena il caso di ribadire come il deposito di una memoria difensiva, che introduca - come nel caso al vaglio - specifici temi nuovi o questioni diverse, amplia il devolutum, estendendo la cognizione del giudice dell'impugnazione cautelare, tanto più laddove non si tratti della reiterazione di argomenti posti a fondamento della richiesta di riesame, bensì dell'allegazione di elementi atti a smentire l'accusa, soprattutto laddove l'annoso conflitto tra le parti - di cui pure l'ordinanza dà atto - impone un più rigoroso vaglio dell'attendibilità dell'antagonista denunciante.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata si rivela del tutto carente sul punto decisivo indicato.

2. Alla luce di quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché il Tribunale del riesame, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto del fumus commissi delicti, in esso restando assorbite le ulteriori censure.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 18 gennaio 2022, il Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida, emesso in data 21 dicembre 2021 del sequestro preventivo disposto, d'iniziativa, dal P.M. il 16 dicembre 2021, in relazione alla pistola Beretta mod. 92, detenuta dal Russo in dotazione quale agente di polizia penitenziaria. La misura cautelare è stata adottata nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in riferimento alla minaccia "se scendo ti sparo", rivolta dal Russo all'indirizzo della persona offesa nel contesto di una annosa contrapposizione personale. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt.125, 321 cod. proc. pen., vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per avere il Tribunale del riesame ignorato dirimenti elementi difensivi, introdotti all'udienza camerale del 22 gennaio 2022, tesi alla confutazione delle dichiarazioni della persona offesa mediante allegazione di una videoripresa effettuata dal Russo il 18 agosto 2021, dalla quale risulta una dinamica dei fatti incompatibile con la denunciata minaccia, avendo al riguardo, peraltro, la difesa dell'indagato richiesto - ed ottenuto - dall'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad estrarre le celle agganciate dall'utenza telefonica in uso a Ciardi, dichiarato presente ai fatti dal denunciante ed invece assente. L'omesso esame di siffatti elementi incide decisivamente - ad avviso dei ricorrenti - sul fumus del reato oggetto di provvisoria contestazione, con conseguente deficit radicale dell'ordinanza impugnata, deducibile sub specie di violazione di legge con il ricorso di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura, non esplicitando l'ordinanza impugnata le ragioni per cui la legittima detenzione dell'arma, in dotazione del Russo per ragioni di servizio, possa in concreto aggravare le conseguenze del reato, in assenza della indicazione di specifici elementi atti a corroborare l'ipotesi d'accusa, avendo sul punto il Tribunale valorizzato il solo dato del possesso della pistola, legittimamente detenuta, ignorando le plurime denunce sporte dall'indagato nei confronti dell'Esposito; l'assenza di riferimento all'uso di armi nell'ulteriore denuncia sporta dall'Esposito; la confutazione del narrato di quest'ultimo risultante dalla videoregistrazione prodotta ex art. 391-sexies cod. proc. pen.; il mancato uso dell'arma ed il trasferimento dello stesso Esposito in un contesto abitativo diverso da quello che aveva generato la personale contrapposizione tra le parti. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. Colgono nel segno le assorbenti doglianze proposte nel primo motivo in riferimento alla preterizione dell'allegato alla memoria difensiva, contenente la registrazione dei fatti occorsi il 18 agosto 2021, oggetto di contestazione. 1.1. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato come l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578); in particolare, è stato sottolineato che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In altri termini, l' "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023). 1.2. Al riguardo, giova evidenziare come l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, derivi dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: l'art. 121 cod. proc. pen. distingue, invero, tra "memorie" e "richieste" di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (attraverso l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione. Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: "il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività"). Ed il carattere di decisività dipende, all'evidenza, anche dalla morfologia delle impugnazioni che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. - applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte"). Sul punto, giova chiarire che i "capi" oggetto della richiesta di riesame coincidono con i diversi titoli cautelari; i punti oggetto di impugnazione coincidono con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione ai diversi titoli cautelari. 1.3. Tanto premesso, si rileva come l'ordinanza impugnata abbia dato atto della produzione di una "esaustiva memoria difensiva" e di una "corposa produzione documentale" (f. 2). Dal ricorso, risulta come in relazione al punto riguardante il fumus, inteso in termini di astratta ma plausibile configurabilità del reato, le questioni proposte con la memoria riguardassero la stessa sussistenza di una condotta minacciosa, avendo il difensore prodotto non solo la videoregistrazione in data 18 agosto 2021, ore 13 circa, ma anche la richiesta di estrazione delle celle telefoniche agganciate da una delle persone di cui il denunciante aveva indicato la presenza e che gli indagati assumono, invece, assente, in tal modo confutando l'attendibilità del denunciante ed anzi smentendone in toto la narrazione. Di siffatti elementi, potenzialmente idonei ad incidere sul fumus della contestata minaccia grave, il Tribunale non ha, tuttavia, reso valutazione alcuna, anche solo per depotenziarne il rilievo, sicchè le argomentazioni, rassegnate essenzialmente sul punto del periculum, neppure implicitamente s'appalesano idonee a contraddire le deduzioni proposte con la memoria. Ed è appena il caso di ribadire come il deposito di una memoria difensiva, che introduca - come nel caso al vaglio - specifici temi nuovi o questioni diverse, amplia il devolutum, estendendo la cognizione del giudice dell'impugnazione cautelare, tanto più laddove non si tratti della reiterazione di argomenti posti a fondamento della richiesta di riesame, bensì dell'allegazione di elementi atti a smentire l'accusa, soprattutto laddove l'annoso conflitto tra le parti - di cui pure l'ordinanza dà atto - impone un più rigoroso vaglio dell'attendibilità dell'antagonista denunciante. Ne consegue che l'ordinanza impugnata si rivela del tutto carente sul punto decisivo indicato. 2. Alla luce di quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché il Tribunale del riesame, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto del fumus commissi delicti, in esso restando assorbite le ulteriori censure. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 36244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris