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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 10924/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2630/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di PALERMO n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022 e notificata il16/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 04.07.2012, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, e la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione e custodia giudiziaria, assumendo di essere creditori di [OSCURATO:PERSONA], domandavano al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., l’atto con cui lo Scimeca aveva istituito il trust denominato “[OSCURATO:PERSONA], Valerio, Flavio, Beatrice”.

Il Tribunale, disposta la riunione al giudizio RG n. 2791/2013, pendente tra le medesime parti, avente per oggetto opposizione all’esecuzione immobiliare, con la sentenza n. 1393/2016, dichiarava inefficace nei confronti degli attori l’atto di costituzione del trustdel 3 luglio 2007.

All’esito del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], personalmente ed in qualità di trustee e settlor del “[OSCURATO:PERSONA], Flavio, Beatrice”, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022e notificata il 16/11/2022 , ha rigettato l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento RG n. 2791/13 del Tribunale di Agrigento.

Segnatamente, la corte territoriale ha confermato, evocando Cass. n. 7281/2021, la decisione di prime cure nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, ha disatteso il secondo e il terzo motivo di appello, perché ha ritenuto inammissibili, ex art. 345 cod.proc.civ., ed anche infondate le domande con cui l’appellante aveva lamentato il fatto che il tribunale avesse accolto la domanda nei confronti dell’atto istitutivo del trust , benché privo di effetti dispositivi, senza, peraltro, considerare che i beni costituiti in trust erano usciti dalla sua sfera giuridica e non erano aggredibili dai suoi creditori.

Avverso la suddetta sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], personalmente e nella qualità di trustee, propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunziata la violazione degli artt. 132 e 156, 2° comma, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 cod.proc.civ.

Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo che Poiché l’atto, benché del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato trascritto nei pubblici registri in data 19.07.2007 e poiché la costituzione in giudizio della parte attrice del primo grado avvenne il 06.07.2007 e quindi deve presumersi che a quest’ultima fosse già intervenuto l’atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica della citazione , il giudice di prime cure avesse correttamente rigettato l’eccezione di prescrizione; secondo il ricorrente, il periodo storico di riferimento è totalmente disancorato dai dati fattuali , perché fa riferimento ad un periodo temporale (anno 2007) assolutamente scollegato dalla realtà dei fatti per cui è causa, concludendo in modo erroneo rispetto ai termini di prescrizione.

Il motivo è infondato.

La statuizione della corte d’appello contiene indubbiamente un riferimento errato che, tuttavia, non impedisce di cogliere la motivazione della impugnata sentenza né è tale da integrare il vizio di motivazione contraddittoria.

Il dato erroneamente riportato è l’anno della data di costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente (2007 e non 2012); nondimeno, si intuisce che la corte territoriale ha ritenuto interrotta la prescrizione attraverso la costituzione in giudizio, anche se ha datato erroneamente detta costituzione. 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la corte d’appello rigettato il primo motivo con cui aveva lamentato la mancata dichiarazione di prescrizione della pretesa creditoria, ex art. 2903 cod.civ., adducendo l’errore del tribunale che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione non già dalla data in cui il trust era stato istituito, bensì da quello in cui era stato trascritto, ritenendo che la disposizione dell’art. 2903 cod.civ., ove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 cod.civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo .

Secondo parte ricorrente la corte d'appello sarebbe incorsa in due contraddizioni: la costituzione in giudizio delle società creditrice non era avvenuta nel 2007, bensì nel 2012, tra la data di creazione del trust (03.07.2007) e quella della notifica dell’azione revocatoria ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era decorso il termine quinquennale richiesto per legge, con la conseguenza che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto di far valere l’azione revocatoria.

A supporto di detta tesi il ricorrente adduce che in tema di azione revocatoria, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2903 cod.civ., dalla data di stipulazione e non da quella della trascrizione dell’atto dispositivo (Cass. n. 3379/2007).

Il motivo è infondato.

L’orientamento più recente di questa Corte, quanto all’’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, è nel senso che debba farsi applicazione del combinato disposto dell’art. 2903, il quale stabilisce che il termine di prescrizione della domanda di revocazione di cui all’art. 2901 cod.civ. inizia a decorrere dalla data dell’atto, e dell’art. 2935 cod.civ.,secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. 09/02/2023, n.4049; Cass. 23/09/2021 , n. 25855; Cass. 24/03/2021, n. 8221; Cass. 15/05/2018, n. 11758; Cass. 27/12/2017, n. 30964; Cass. 30/11/2017, n. 28746; Cass.07/03/2017, n. 5618; Cass. 28/02/2017, n. 5033; Cass.24/03/2016, n. 5889; Cass. 27/05/2014, n. 11815; Cass.19/01/2007, n. 1210); ciò implica che il titolare del diritto deve essere edotto in modo idoneo del diritto che è in suo potere esercitare, atteso che la prescrizione si base sull’inerzia nell’esercizio del diritto da parte del titolare protratta per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 cod.civ.): il titolare procedente non può dirsi edotto del suo diritto e tantomeno può essere apprezzata la sua inerzia prima che dell’atto dispositivo revocando sia data pubblicità a terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Né costituisce un ostacolo il fatto che le norme del codice civile assegnino espressamente allatrascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 cod.civ., in relazione agli atti soggetti atrascrizione elencati nell' art. 2643 cod.civ. ) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente(artt. 2913 e 2914 cod.civ. ); la trascrizione può, infatti, avere altri effetti in relazione alla sua natura di atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi (v.

Cass.09/02/2023, n. 4049). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 2, comma 2°, della Convenzione dell’Aja, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere la corte d'appello ritenuto assoggettabile ad azione revocatoria l’atto istitutivo del trust.

Il ricorrente assume che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, non può essere l'atto istitutivo del trust, che di per se stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2, della Convenzione dell'Aja.

Il motivo è infondato.

La corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee , l'azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.

La constatazione che neltrust dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust ( Cass. 29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domandarevocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo deltrust.

È stato precisato (v.

Cass. 15/04/2019, n. 10498) che nel caso in cui all'istituzione deltrust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee , la domanda direvocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azionerevocatoria) .

Per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente.

Nella complessa dinamica di un'operazione ditrust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo.

È in quest'ultimo atto, cioè, che l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa (in ipotesi) giustificatrice; è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un "ufficio", o di una "funzione"; e che, quindi, è proprietario non già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo.

La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò "sopravvivere" all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto (...).

L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso di un'azionerevocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo.

La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno deltrust sin dalla sua radice (Cass. 15/04/2019, n. 10498).

Ne deriva che la distinzione prospettata dal ricorrente tra atto istitutivo deltrust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante (Cass. 16/06/2022, n. 19428; Cass. 10/10/2023, n. 28146; Cass. 06/09/2023, n. 25964). 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancata applicazione degli artt. 2901, 2645 ter e 2740, 2° comma, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.

La corte d'appello non avrebbe motivato in ordine alla prova del consilium fraudis e della scientia damni ; il ricorrente precisa a tal fine che: a) l’atto istitutivo del trustaveva natura solutoria, avendo il disponente agito per l’adempimento di una propria obbligazione e non con finalità liberali nei confronti dei beneficiari; b) l’atto revocando non avrebbe dovuto considerarsi a titolo gratuito; c) l’onerosità poteva desumersi dal compenso di euro 5.000,00 annualmente previsto per il trustee.

Il motivo è inammissibile, per la novità delle questione dedottevi.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2/09/2021, n.23792). 5) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6) Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svoltoattività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2630/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di PALERMO n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022 e notificata il16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 04.07.2012, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, e la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione e custodia giudiziaria, assumendo di essere creditori di [OSCURATO:PERSONA], domandavano al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., l’atto con cui lo Scimeca aveva istituito il trust denominato “[OSCURATO:PERSONA], Valerio, Flavio, Beatrice”. Il Tribunale, disposta la riunione al giudizio RG n. 2791/2013, pendente tra le medesime parti, avente per oggetto opposizione all’esecuzione immobiliare, con la sentenza n. 1393/2016, dichiarava inefficace nei confronti degli attori l’atto di costituzione del trustdel 3 luglio 2007. All’esito del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], personalmente ed in qualità di trustee e settlor del “[OSCURATO:PERSONA], Flavio, Beatrice”, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022e notificata il 16/11/2022 , ha rigettato l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento RG n. 2791/13 del Tribunale di Agrigento. Segnatamente, la corte territoriale ha confermato, evocando Cass. n. 7281/2021, la decisione di prime cure nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, ha disatteso il secondo e il terzo motivo di appello, perché ha ritenuto inammissibili, ex art. 345 cod.proc.civ., ed anche infondate le domande con cui l’appellante aveva lamentato il fatto che il tribunale avesse accolto la domanda nei confronti dell’atto istitutivo del trust , benché privo di effetti dispositivi, senza, peraltro, considerare che i beni costituiti in trust erano usciti dalla sua sfera giuridica e non erano aggredibili dai suoi creditori. Avverso la suddetta sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], personalmente e nella qualità di trustee, propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunziata la violazione degli artt. 132 e 156, 2° comma, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo che Poiché l’atto, benché del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato trascritto nei pubblici registri in data 19.07.2007 e poiché la costituzione in giudizio della parte attrice del primo grado avvenne il 06.07.2007 e quindi deve presumersi che a quest’ultima fosse già intervenuto l’atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica della citazione , il giudice di prime cure avesse correttamente rigettato l’eccezione di prescrizione; secondo il ricorrente, il periodo storico di riferimento è totalmente disancorato dai dati fattuali , perché fa riferimento ad un periodo temporale (anno 2007) assolutamente scollegato dalla realtà dei fatti per cui è causa, concludendo in modo erroneo rispetto ai termini di prescrizione. Il motivo è infondato. La statuizione della corte d’appello contiene indubbiamente un riferimento errato che, tuttavia, non impedisce di cogliere la motivazione della impugnata sentenza né è tale da integrare il vizio di motivazione contraddittoria. Il dato erroneamente riportato è l’anno della data di costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente (2007 e non 2012); nondimeno, si intuisce che la corte territoriale ha ritenuto interrotta la prescrizione attraverso la costituzione in giudizio, anche se ha datato erroneamente detta costituzione. 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la corte d’appello rigettato il primo motivo con cui aveva lamentato la mancata dichiarazione di prescrizione della pretesa creditoria, ex art. 2903 cod.civ., adducendo l’errore del tribunale che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione non già dalla data in cui il trust era stato istituito, bensì da quello in cui era stato trascritto, ritenendo che la disposizione dell’art. 2903 cod.civ., ove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 cod.civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo . Secondo parte ricorrente la corte d'appello sarebbe incorsa in due contraddizioni: la costituzione in giudizio delle società creditrice non era avvenuta nel 2007, bensì nel 2012, tra la data di creazione del trust (03.07.2007) e quella della notifica dell’azione revocatoria ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era decorso il termine quinquennale richiesto per legge, con la conseguenza che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto di far valere l’azione revocatoria. A supporto di detta tesi il ricorrente adduce che in tema di azione revocatoria, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2903 cod.civ., dalla data di stipulazione e non da quella della trascrizione dell’atto dispositivo (Cass. n. 3379/2007). Il motivo è infondato. L’orientamento più recente di questa Corte, quanto all’’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, è nel senso che debba farsi applicazione del combinato disposto dell’art. 2903, il quale stabilisce che il termine di prescrizione della domanda di revocazione di cui all’art. 2901 cod.civ. inizia a decorrere dalla data dell’atto, e dell’art. 2935 cod.civ.,secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. 09/02/2023, n.4049; Cass. 23/09/2021 , n. 25855; Cass. 24/03/2021, n. 8221; Cass. 15/05/2018, n. 11758; Cass. 27/12/2017, n. 30964; Cass. 30/11/2017, n. 28746; Cass.07/03/2017, n. 5618; Cass. 28/02/2017, n. 5033; Cass.24/03/2016, n. 5889; Cass. 27/05/2014, n. 11815; Cass.19/01/2007, n. 1210); ciò implica che il titolare del diritto deve essere edotto in modo idoneo del diritto che è in suo potere esercitare, atteso che la prescrizione si base sull’inerzia nell’esercizio del diritto da parte del titolare protratta per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 cod.civ.): il titolare procedente non può dirsi edotto del suo diritto e tantomeno può essere apprezzata la sua inerzia prima che dell’atto dispositivo revocando sia data pubblicità a terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Né costituisce un ostacolo il fatto che le norme del codice civile assegnino espressamente allatrascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 cod.civ., in relazione agli atti soggetti atrascrizione elencati nell' art. 2643 cod.civ. ) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente(artt. 2913 e 2914 cod.civ. ); la trascrizione può, infatti, avere altri effetti in relazione alla sua natura di atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi (v. Cass.09/02/2023, n. 4049). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 2, comma 2°, della Convenzione dell’Aja, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere la corte d'appello ritenuto assoggettabile ad azione revocatoria l’atto istitutivo del trust. Il ricorrente assume che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, non può essere l'atto istitutivo del trust, che di per se stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2, della Convenzione dell'Aja. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee , l'azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti. La constatazione che neltrust dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust ( Cass. 29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domandarevocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo deltrust. È stato precisato (v. Cass. 15/04/2019, n. 10498) che nel caso in cui all'istituzione deltrust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee , la domanda direvocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azionerevocatoria) . Per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un'operazione ditrust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo. È in quest'ultimo atto, cioè, che l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa (in ipotesi) giustificatrice; è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un "ufficio", o di una "funzione"; e che, quindi, è proprietario non già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo. La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò "sopravvivere" all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto (...). L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso di un'azionerevocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo. La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno deltrust sin dalla sua radice (Cass. 15/04/2019, n. 10498). Ne deriva che la distinzione prospettata dal ricorrente tra atto istitutivo deltrust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante (Cass. 16/06/2022, n. 19428; Cass. 10/10/2023, n. 28146; Cass. 06/09/2023, n. 25964). 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancata applicazione degli artt. 2901, 2645 ter e 2740, 2° comma, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. La corte d'appello non avrebbe motivato in ordine alla prova del consilium fraudis e della scientia damni ; il ricorrente precisa a tal fine che: a) l’atto istitutivo del trustaveva natura solutoria, avendo il disponente agito per l’adempimento di una propria obbligazione e non con finalità liberali nei confronti dei beneficiari; b) l’atto revocando non avrebbe dovuto considerarsi a titolo gratuito; c) l’onerosità poteva desumersi dal compenso di euro 5.000,00 annualmente previsto per il trustee. Il motivo è inammissibile, per la novità delle questione dedottevi. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2/09/2021, n.23792). 5) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6) Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svoltoattività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 10924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris