CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Cento il 23 settembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, ostando alla concessione del beneficio richiesto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la gravità del fatto complessivamente considerato nonché l'abitualità della condotta del ricorrente (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la peculiare gravità del fatto è stata desunta dal comportamento dell'imputato, il quale, una volta saputo che sarebbe stato comunque denunciato nonostante avesse restituito la merce, minacciò ed aggredì fisicamente i presenti e la non occasionalità della sua condotta dai plurimi precedenti, di cui due specifici, che ne gravavano la posizione); - che il secondo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, « Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso di specie, in cui i due giubbini oggetto di sottrazione non avevano un valore pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il terzo motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che è jus receptum che le statuizioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto con riferimento alla relativa dosimetria, sottendono una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia corredata da sufficiente motivazione, come quella ostesa nel caso al vaglio (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui si è dato conto della negativa personalità dell'imputato e della complessiva gravità del fatto); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estens