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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 17172/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 7/11/2025 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari a data 12/2/2025.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

3.2. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla

I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.

Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame.

Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, peraltro del tutto generica, in ordine ad un'eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 7/11/2025 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari a data 12/2/2025. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 3.2. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, peraltro del tutto generica, in ordine ad un'eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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