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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22800/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 25 settembre 2025 la Corte d’appello diMessina rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di Leonardi MassimilianoGiuseppe, di revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto n.75/2023 dalla Corte d’appello di Catania in relazione ai beni riferibili alproposto.La Corte d’appello di Messina rassegnava che il ricorrente aveva enunciatoquale fatto nuovo a fondamento dell’istanza la sentenza, ormai divenutairrevocabile, di assoluzione del Leonardi con la formula “perché il fatto nonsussiste” dal reato di usura, emessa dal Tribunale di Messina in data 18dicembre 2024, circostanza che l’istante riteneva decisiva ai fini dellavalutazione della pericolosità sociale del ricorrente.Osservava che l’assoluzione del Leonardi non era intervenuta in ragionedella esclusione in punto di fatto della disponibilità ingente, da parte dellostesso, di denaro contante destinato a prestiti, bensì, con riguardo all’episodiodi usura contemplato al capo M), in ragione di una eclatante reticenza delprincipale testimone di accusa, tale Roggio, tanto che il Tribunale avevatrasmesso gli atti per l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, e, inrelazione ad altro episodio di usura contemplato in relazione al successivo capoN), in ragione della circostanza che le somme prestate alla persona offesaGarufi in realtà erano state ricevute senza alcuna pattuizione di interessi.Riteneva che, pertanto, l’insussistenza del fatto aveva trovato giustificazionein una carenza probatoria che era apprezzabile soltanto nel giudizio penale eche non poteva fare ingresso in via automatica nel giudizio di prevenzione, inseno al quale, in virtù della sua autonomia, era consentito valorizzare anchefatti sganciati dall’accertata commissione di un reato.Osservava che il processo penale aveva evidenziato che il Leonardieffettuava prestiti di somme anche cospicue di denaro senza validagiustificazione e riteneva che lo spessore criminale del predetto costituissel’unico fattore atto a spiegare la reticenza del testimone Roggio rispetto alleoriginarie dichiarazioni.Concludeva affermando che, per le ragioni illustrate, la sentenza assolutorianon travolgeva affatto il nocciolo della pericolosità sociale accertata.2.

Avverso il decreto della Corte d’appello di Messina proponeva ricorso percassazione il Leonardi, per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il qualededuceva violazione degli artt. 28 del d. lgs. n. 159/2011, 11 e 117 Cost., 6 e 7CEDU e 1 Prot.

Addizionale CEDU.Assumeva, in relazione all’episodio di cui al citato capo M), che le ragionidell’assoluzione risiedevano non solo nelle dichiarazioni rese dal Roggio aldibattimento ma anche nell’assenza di intercettazioni idonee a suffragarel’assunto accusatorio, e osservava che al dibattimento il Roggio aveva ammessola falsità delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminaried era stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di false informazioni alpubblico ministero di cui all’art. 371-bis cod. pen.Deduceva, in relazione al diverso episodio di cui al capo N), che la personaoffesa Garufi fin dall’inizio aveva sempre dichiarato di non aver mai versatosomme a titolo di interessi nelle mani del Leonardi, evidenziando dunque inmaniera implicita l’assenza di qualsivoglia tasso usurario applicato.Rassegnava che la pronuncia assolutoria aveva travolto anche l’attendibilitàdelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D’[OSCURATO:PERSONA], che avevachiamato in causa il Leonardi in relazione a ulteriori vicende delittuose fra lequali una rapina a un vagone tabacchi avvenuta il 27 giugno 2006.Evidenziava che in relazione a tale ultimo delitto il D’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferitodel coinvolgimento del Leonardi rendendo dichiarazioni de relato e che ilcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si era autoaccusato dellarapina, non aveva indicato fra i correi il Leonardi, che per tale delitto neppureera stato iscritto nel registro degli indagati.Richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo ilquale il principio della valutazione autonoma da parte del giudice dellaprevenzione rispetto all’accertamento penale trovava un limite nelle sentenzeassolutorie penali con le formule “perché il fatto non sussiste” e “per non avercommesso il fatto”.3.

In data 3 marzo 2026 è stata depositata una memoria difensivanell’interesse del Leonardi con la quale sono state ribadite le argomentazioniillustrate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, risultando sussistente il denunciato vizio diviolazione di legge, declinato nel vizio della motivazione così radicale da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (v., in termini, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 – 01).Ed invero, la Corte d’appello, a fronte dell’accusa, non riscontrata, mossadal collaboratore di giustizia D’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla partecipazionedel Leonardi a una rapina risalente al 2006, accusa smentita dalle dichiarazionidi uno degli autori materiali del delitto e che pertanto non aveva sortitoneppure l’effetto dell’iscrizione del Leonardi nel registro degli indagati, e afronte della circostanza che fatto di usura contemplato al capo N) della citatasentenza assolutoria era stato radicalmente escluso dalla assunta personaoffesa, ha concentrato la propria attenzione, per ritenere la persistenza dellapericolosità sociale del ricorrente, sull’episodio di cui al precedente capo M),affermando che la reticenza del teste di accusa Roggio, che aveva incolpato ilLeonardi con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari per poiscagionarlo al dibattimento, trovava giustificazione dello spessore criminale delricorrente, che aveva indotto il teste a mentire al dibattimento, tanto da indurreil giudice a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica inrelazione al reato di falsa testimonianza.Senonché tale argomentazione si scontra inevitabilmente con il fatto,evidenziato anche nell’istanza di revoca della confisca depositata il 29 aprile2025, che il giudice, all’esito delle dichiarazioni rese dal Roggio al dibattimento,ha trasmesso gli atti al pubblico ministero non in relazione al reato di falsatestimonianza, bensì al reato di false dichiarazioni al pubblico ministero previstodall’art. 371-bis cod. pen., facendo con ciò intendere in maniera inequivocabiledi avere ritenuto non rispondenti al vero non le dichiarazioni rese dal teste aldibattimento, con le quali il Leonardi era stato scagionato, bensì quelle rese inprecedenza, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, con lequali il Leonardi era stato accusato di disporre di ingenti somme di denaro cheprestava a terzi dietro il pagamento di interessi usurari.La Corte di merito, dunque, ha reso una motivazione che risulta priva deirequisiti minimi di coerenza in relazione all’apprezzamento dell’iniziativaadottata dal giudice del dibattimento di fronte alla accertata totalecontraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal testimone di accusa Roggio aldibattimento (con le quali ha scagionato il Leonardi) e quelle dal medesimo resein precedenza al pubblico ministero (con le quali ha accusato il Leonardi).2.

Alla stregua di tali rilievi il decreto impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Messina.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Messina.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 25 settembre 2025 la Corte d’appello diMessina rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di Leonardi MassimilianoGiuseppe, di revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto n.75/2023 dalla Corte d’appello di Catania in relazione ai beni riferibili alproposto.La Corte d’appello di Messina rassegnava che il ricorrente aveva enunciatoquale fatto nuovo a fondamento dell’istanza la sentenza, ormai divenutairrevocabile, di assoluzione del Leonardi con la formula “perché il fatto nonsussiste” dal reato di usura, emessa dal Tribunale di Messina in data 18dicembre 2024, circostanza che l’istante riteneva decisiva ai fini dellavalutazione della pericolosità sociale del ricorrente.Osservava che l’assoluzione del Leonardi non era intervenuta in ragionedella esclusione in punto di fatto della disponibilità ingente, da parte dellostesso, di denaro contante destinato a prestiti, bensì, con riguardo all’episodiodi usura contemplato al capo M), in ragione di una eclatante reticenza delprincipale testimone di accusa, tale Roggio, tanto che il Tribunale avevatrasmesso gli atti per l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, e, inrelazione ad altro episodio di usura contemplato in relazione al successivo capoN), in ragione della circostanza che le somme prestate alla persona offesaGarufi in realtà erano state ricevute senza alcuna pattuizione di interessi.Riteneva che, pertanto, l’insussistenza del fatto aveva trovato giustificazionein una carenza probatoria che era apprezzabile soltanto nel giudizio penale eche non poteva fare ingresso in via automatica nel giudizio di prevenzione, inseno al quale, in virtù della sua autonomia, era consentito valorizzare anchefatti sganciati dall’accertata commissione di un reato.Osservava che il processo penale aveva evidenziato che il Leonardieffettuava prestiti di somme anche cospicue di denaro senza validagiustificazione e riteneva che lo spessore criminale del predetto costituissel’unico fattore atto a spiegare la reticenza del testimone Roggio rispetto alleoriginarie dichiarazioni.Concludeva affermando che, per le ragioni illustrate, la sentenza assolutorianon travolgeva affatto il nocciolo della pericolosità sociale accertata.2. Avverso il decreto della Corte d’appello di Messina proponeva ricorso percassazione il Leonardi, per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il qualededuceva violazione degli artt. 28 del d. lgs. n. 159/2011, 11 e 117 Cost., 6 e 7CEDU e 1 Prot. Addizionale CEDU.Assumeva, in relazione all’episodio di cui al citato capo M), che le ragionidell’assoluzione risiedevano non solo nelle dichiarazioni rese dal Roggio aldibattimento ma anche nell’assenza di intercettazioni idonee a suffragarel’assunto accusatorio, e osservava che al dibattimento il Roggio aveva ammessola falsità delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminaried era stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di false informazioni alpubblico ministero di cui all’art. 371-bis cod. pen.Deduceva, in relazione al diverso episodio di cui al capo N), che la personaoffesa Garufi fin dall’inizio aveva sempre dichiarato di non aver mai versatosomme a titolo di interessi nelle mani del Leonardi, evidenziando dunque inmaniera implicita l’assenza di qualsivoglia tasso usurario applicato.Rassegnava che la pronuncia assolutoria aveva travolto anche l’attendibilitàdelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D’[OSCURATO:PERSONA], che avevachiamato in causa il Leonardi in relazione a ulteriori vicende delittuose fra lequali una rapina a un vagone tabacchi avvenuta il 27 giugno 2006.Evidenziava che in relazione a tale ultimo delitto il D’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferitodel coinvolgimento del Leonardi rendendo dichiarazioni de relato e che ilcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si era autoaccusato dellarapina, non aveva indicato fra i correi il Leonardi, che per tale delitto neppureera stato iscritto nel registro degli indagati.Richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo ilquale il principio della valutazione autonoma da parte del giudice dellaprevenzione rispetto all’accertamento penale trovava un limite nelle sentenzeassolutorie penali con le formule “perché il fatto non sussiste” e “per non avercommesso il fatto”.3. In data 3 marzo 2026 è stata depositata una memoria difensivanell’interesse del Leonardi con la quale sono state ribadite le argomentazioniillustrate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, risultando sussistente il denunciato vizio diviolazione di legge, declinato nel vizio della motivazione così radicale da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (v., in termini, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 – 01).Ed invero, la Corte d’appello, a fronte dell’accusa, non riscontrata, mossadal collaboratore di giustizia D’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla partecipazionedel Leonardi a una rapina risalente al 2006, accusa smentita dalle dichiarazionidi uno degli autori materiali del delitto e che pertanto non aveva sortitoneppure l’effetto dell’iscrizione del Leonardi nel registro degli indagati, e afronte della circostanza che fatto di usura contemplato al capo N) della citatasentenza assolutoria era stato radicalmente escluso dalla assunta personaoffesa, ha concentrato la propria attenzione, per ritenere la persistenza dellapericolosità sociale del ricorrente, sull’episodio di cui al precedente capo M),affermando che la reticenza del teste di accusa Roggio, che aveva incolpato ilLeonardi con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari per poiscagionarlo al dibattimento, trovava giustificazione dello spessore criminale delricorrente, che aveva indotto il teste a mentire al dibattimento, tanto da indurreil giudice a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica inrelazione al reato di falsa testimonianza.Senonché tale argomentazione si scontra inevitabilmente con il fatto,evidenziato anche nell’istanza di revoca della confisca depositata il 29 aprile2025, che il giudice, all’esito delle dichiarazioni rese dal Roggio al dibattimento,ha trasmesso gli atti al pubblico ministero non in relazione al reato di falsatestimonianza, bensì al reato di false dichiarazioni al pubblico ministero previstodall’art. 371-bis cod. pen., facendo con ciò intendere in maniera inequivocabiledi avere ritenuto non rispondenti al vero non le dichiarazioni rese dal teste aldibattimento, con le quali il Leonardi era stato scagionato, bensì quelle rese inprecedenza, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, con lequali il Leonardi era stato accusato di disporre di ingenti somme di denaro cheprestava a terzi dietro il pagamento di interessi usurari.La Corte di merito, dunque, ha reso una motivazione che risulta priva deirequisiti minimi di coerenza in relazione all’apprezzamento dell’iniziativaadottata dal giudice del dibattimento di fronte alla accertata totalecontraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal testimone di accusa Roggio aldibattimento (con le quali ha scagionato il Leonardi) e quelle dal medesimo resein precedenza al pubblico ministero (con le quali ha accusato il Leonardi).2. Alla stregua di tali rilievi il decreto impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Messina. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Messina.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris