CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15021/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Bari in data 3.5.3019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Costantino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, co.4, D.Lgs. 159/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Costantino deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua, anche circa la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente i