CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato sentenza del Tribunale di Bari del 4 giugno 2023 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 nonché di detenzione di arma comune da sparo di cui agli artt. 2 e 7 della L.865/1967. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale non aveva formulato il giudizio ex art. 129 cod. proc. pen e non aveva applicato l'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta invero che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione il motivo inerente al bilanciamento delle circostanze. La doglianza che riguarda il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc pen è del tutto generica e aspecifica, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Quanto al mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 - 01). In particolare, si è precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, ma ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l'esistenza dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. Isr-ec. pen. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore