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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:516
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑527/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/65/CE – Politica dei trasporti – Sicurezza degli impianti portuali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 18 di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑527/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/65/CE – Politica dei trasporti – Sicurezza degli impianti portuali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28). Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 18 di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda del Nord è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris