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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 27561/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18366/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dalle avv.te [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TIZIANASGOBBO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] FEDELIe STEFANO D’ACUNTI, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/3/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Sordi e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la CittàMetropolitana di Milano al pagamento, in fa vore della fondazione appellante,di quanto a quest’ultima dovuto a titolo di importi residui dicanoni di locazione, in relazione alla concessione in godimento di un immobilenella specie destinato, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, al [OSCURATO:PERSONA] affinché lo adibisse alla relativa attivitàscolastica; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto illegittima la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di avvalersidella riduzione del canone di locazione prevista, dall’art. 3, co.4 e 7, del d.l. n. 95/2012 convertito nella l egge n. 135/2012 (così come modificato dall’art. 24, co. 4, lett. b), del d.l. n. 66/2014 convertitonella legge n. 89/2014), al fine specifico del contenimento dellaspesa pubblica; in particolare, secondo la corte territoriale, detta riduzione dei canonidi locazione doveva ritenersi limitata, secondo l’espressa dizione legislativa, ai soli contratti di locazione aventi a oggetto immobili destinatia un uso istituzionale dell’ente pu bblico; ciòposto, essendo stato l’immobile de quo propriamente destinato all’usoscolastico (costituente espressione di una funzione istituzionale specifica di un ente diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano), la Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riduzionedel canone prevista dalla legge a fini di contenimento della spesapubblica, doveva ritenersi inapplicabile al caso di specie; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laFondazione [OSCURATO:PERSONA] dei Sordi resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 3, co. 1 e 4, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 come modificato dall’art. 24, co. 4, del d.l. n. 66/2014convertito nella legge n. 89/2014 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione,al caso di specie, della riduzione del canone di locazione previsto dalle norme richia mate, dovendo ritenersi che l’adibizione dell’immobile oggetto di lite a sede del [OSCURATO:PERSONA] configurassein concreto l’esercizio istituzionale di una funzione propria dellaCittà Metropolitana, ossia l’espletamento dell’attività istituzion ale consistente nella ‘fornitura’ degli edifici per l’attività scolastica, come tale ricompresa nella generale funzione di “gestione dell’edilizia scolastica”individuata dalla legge quale attività istituzionale della [OSCURATO:PERSONA],con la conseguent e piena integrazione dei presupposti perl’applicazione della riduzione del canone di locazione oggetto di lite infavore dell’ente territoriale ricorrente; ilmotivo è infondato ; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come , secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa C orte (sulla base di argomentazioni da intendersi qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarnecontinuità), il riferimento operato dall ’ art. 3 della legge n. 135 del 2012 alla finalizzazione del contratto di locazione per l'uso istituzionaledell'amministrazione evoca una relazione diretta dell'ente conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini d i utilità sociale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 32428 del 22/11/2023 , Rv. 669498 – 01 ; v., in senso sostanzialmenteconforme, S ez. 5, Sentenza n. 22157 del 16 ottobre 2006;Sez. 5, Sentenza n. 3275 del 5 febbraio 2019.

V. altresì Sez. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016, Rv. 639985 – 01 e successive conformi); nelcaso di specie, se è vero che l’assunzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Milano , dell’obbligazione di pagamento dei canoni in favore del locatore (e, dunque, la conclusione del corrispondente contratto)costituì effettivamente l’espressione concreta della funzione di ‘fornitura’ degli immobili destinati all’attività scolastica (quale manifestazionedella funzione di ‘gestione dell’edilizia scolastica’, così come configurata dalla legge come attribuzione propria della [OSCURATO:PERSONA]),è altresì vero che la legge che ha disposto il diritto alla riduzionedei canoni ai fini del cont enimento della spesa pubblica non ha individuato, quale presupposto della riduzione, la ‘conclusione’ di contrattidi locazione nell’espletamento di una pubblica funzione, bensì l’adibizione‘dell’oggetto’ del contratto di locazione concluso ad un uso corrispondente all’esercizio di una funzione istituzionale dell’ente pubblico (« Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societ à e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto»); inparticolare , l’immobile oggetto del contratto in esame è stato concretamente adibito all’uso scolastico che, in quanto tale, non corrispondeaffatto all’esercizio di una funzione istituzionale della [OSCURATO:PERSONA],quanto invece all’esercizio di una funzione istituzionale diun div erso ente pubblico ; ciò posto, dalla natura eccezionale della norma che ha disposto autoritativamentela riduzione dei canoni di locazione aventi a oggetto immobilidestinati all’esercizio di una funzione istituzionale pubblica (in evidente deroga ai principi della libertà con trattuale) - sì da non consentireinterpretazioni analogiche o estensive, né applicazioni a casi diversi da quelli espressamente previsti - non può che derivare il riscontrodella correttezza della decisione assunta dalla corte d’appello ; sullabase di tali premesse, rilevatane la complessiva infondatezza, dev’esserepronunciato il rigetto del ricorso; l’esito difforme dei precedenti giudizi di merito e l’oggettiva complessità delle questioni interpretative trattate giustificano , ad avvisodel Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese delgiudizio di legittimità; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18366/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dalle avv.te [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TIZIANASGOBBO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] FEDELIe STEFANO D’ACUNTI, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/3/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Sordi e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la CittàMetropolitana di Milano al pagamento, in fa vore della fondazione appellante,di quanto a quest’ultima dovuto a titolo di importi residui dicanoni di locazione, in relazione alla concessione in godimento di un immobilenella specie destinato, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, al [OSCURATO:PERSONA] affinché lo adibisse alla relativa attivitàscolastica; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto illegittima la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di avvalersidella riduzione del canone di locazione prevista, dall’art. 3, co.4 e 7, del d.l. n. 95/2012 convertito nella l egge n. 135/2012 (così come modificato dall’art. 24, co. 4, lett. b), del d.l. n. 66/2014 convertitonella legge n. 89/2014), al fine specifico del contenimento dellaspesa pubblica; in particolare, secondo la corte territoriale, detta riduzione dei canonidi locazione doveva ritenersi limitata, secondo l’espressa dizione legislativa, ai soli contratti di locazione aventi a oggetto immobili destinatia un uso istituzionale dell’ente pu bblico; ciòposto, essendo stato l’immobile de quo propriamente destinato all’usoscolastico (costituente espressione di una funzione istituzionale specifica di un ente diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano), la Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riduzionedel canone prevista dalla legge a fini di contenimento della spesapubblica, doveva ritenersi inapplicabile al caso di specie; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laFondazione [OSCURATO:PERSONA] dei Sordi resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 3, co. 1 e 4, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 come modificato dall’art. 24, co. 4, del d.l. n. 66/2014convertito nella legge n. 89/2014 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione,al caso di specie, della riduzione del canone di locazione previsto dalle norme richia mate, dovendo ritenersi che l’adibizione dell’immobile oggetto di lite a sede del [OSCURATO:PERSONA] configurassein concreto l’esercizio istituzionale di una funzione propria dellaCittà Metropolitana, ossia l’espletamento dell’attività istituzion ale consistente nella ‘fornitura’ degli edifici per l’attività scolastica, come tale ricompresa nella generale funzione di “gestione dell’edilizia scolastica”individuata dalla legge quale attività istituzionale della [OSCURATO:PERSONA],con la conseguent e piena integrazione dei presupposti perl’applicazione della riduzione del canone di locazione oggetto di lite infavore dell’ente territoriale ricorrente; ilmotivo è infondato ; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come , secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa C orte (sulla base di argomentazioni da intendersi qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarnecontinuità), il riferimento operato dall ’ art. 3 della legge n. 135 del 2012 alla finalizzazione del contratto di locazione per l'uso istituzionaledell'amministrazione evoca una relazione diretta dell'ente conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini d i utilità sociale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 32428 del 22/11/2023 , Rv. 669498 – 01 ; v., in senso sostanzialmenteconforme, S ez. 5, Sentenza n. 22157 del 16 ottobre 2006;Sez. 5, Sentenza n. 3275 del 5 febbraio 2019. V. altresì Sez. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016, Rv. 639985 – 01 e successive conformi); nelcaso di specie, se è vero che l’assunzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Milano , dell’obbligazione di pagamento dei canoni in favore del locatore (e, dunque, la conclusione del corrispondente contratto)costituì effettivamente l’espressione concreta della funzione di ‘fornitura’ degli immobili destinati all’attività scolastica (quale manifestazionedella funzione di ‘gestione dell’edilizia scolastica’, così come configurata dalla legge come attribuzione propria della [OSCURATO:PERSONA]),è altresì vero che la legge che ha disposto il diritto alla riduzionedei canoni ai fini del cont enimento della spesa pubblica non ha individuato, quale presupposto della riduzione, la ‘conclusione’ di contrattidi locazione nell’espletamento di una pubblica funzione, bensì l’adibizione‘dell’oggetto’ del contratto di locazione concluso ad un uso corrispondente all’esercizio di una funzione istituzionale dell’ente pubblico (« Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societ à e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto»); inparticolare , l’immobile oggetto del contratto in esame è stato concretamente adibito all’uso scolastico che, in quanto tale, non corrispondeaffatto all’esercizio di una funzione istituzionale della [OSCURATO:PERSONA],quanto invece all’esercizio di una funzione istituzionale diun div erso ente pubblico ; ciò posto, dalla natura eccezionale della norma che ha disposto autoritativamentela riduzione dei canoni di locazione aventi a oggetto immobilidestinati all’esercizio di una funzione istituzionale pubblica (in evidente deroga ai principi della libertà con trattuale) - sì da non consentireinterpretazioni analogiche o estensive, né applicazioni a casi diversi da quelli espressamente previsti - non può che derivare il riscontrodella correttezza della decisione assunta dalla corte d’appello ; sullabase di tali premesse, rilevatane la complessiva infondatezza, dev’esserepronunciato il rigetto del ricorso; l’esito difforme dei precedenti giudizi di merito e l’oggettiva complessità delle questioni interpretative trattate giustificano , ad avvisodel Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese delgiudizio di legittimità; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 18366/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell