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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06344/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la pronunzia indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale erano stati condannati per il delitto di furto aggravato.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei gravami di merito.

3. I ricorsi non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondate le censure con cui i ricorrenti lamentano come la Corte territoriale solo apparentemente abbia rilevato la genericità dei motivi proposti con i gravami di merito, ritenendo invero gli stessi infondati nel merito e dunque dichiarandoli illegittimamente inammissibili.

In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275).

Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione registrati nei due gradi di giudizio per complessivi 124 giorni.

Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma i 1/2022 [OSCURATO:PERSONA]€"dp tt.e- .2\ D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la pronunzia indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale erano stati condannati per il delitto di furto aggravato. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei gravami di merito. 3. I ricorsi non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondate le censure con cui i ricorrenti lamentano come la Corte territoriale solo apparentemente abbia rilevato la genericità dei motivi proposti con i gravami di merito, ritenendo invero gli stessi infondati nel merito e dunque dichiarandoli illegittimamente inammissibili. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione registrati nei due gradi di giudizio per complessivi 124 giorni. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma i 1/2022 [OSCURATO:PERSONA]€"dp tt.e- .2\ D