CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39919/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione circa la riconosciuta aggravante della disponibilità delle armi in capo all'associazione ex art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio a seguito di accoglimento del ricorso del Procuratore generale sul punto, ha argomentato in maniera consequenziale e immune da fratture logiche circa la sussistenza dell'aggravante, sottolineando, fra l'altro, che l'imputato aveva condiviso propositi omicidiari anche con altra cellula, a conforto della disponibilità "diffusa" di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta (pagg. 3, 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M