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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09475/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: A) sentenza in data 28 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Trento, per il reato di detenzione di tentativo di furto aggravato in abitazione; B) sentenza in data 30 settembre 2019, emessa dalla Corte di appello di Genova, per i reati di furto aggravato continuato e di rapina aggravata in concorso; C) sentenza in data 21 febbraio 2020, emessa dal Tribunale di Genova, per il delitto di ricettazione.

2. Con ordinanza del 22 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e l'art. 81, secondo comma, cod. pen., illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla negazione di un medesimo disegno criminoso fra tutti reati suddetti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha rispettato anche il principio, pienamente condivisibile, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra tutti i delitti predetti deve essere esclusa, non potendosi affermare che, al momento in cui commise, da solo, la condotta di tentativo di furto aggravato in Stenico, oggetto della prima sentenza, emessa il 28 gennaio 2019, l'istante avesse già programmato le altre condotte, ritenute sì avvinte dalla continuazione con la citata sentenza emessa il 21 febbraio 2020, ma commesse, in gran parte con un connazionale, in un diverso contesto geografico, nel Levante genovese.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, si è confrontato anche con il precedente riconoscimento parziale, per negarne l'estensibilità a tutti i reati in valutazione.

1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: A) sentenza in data 28 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Trento, per il reato di detenzione di tentativo di furto aggravato in abitazione; B) sentenza in data 30 settembre 2019, emessa dalla Corte di appello di Genova, per i reati di furto aggravato continuato e di rapina aggravata in concorso; C) sentenza in data 21 febbraio 2020, emessa dal Tribunale di Genova, per il delitto di ricettazione. 2. Con ordinanza del 22 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e l'art. 81, secondo comma, cod. pen., illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla negazione di un medesimo disegno criminoso fra tutti reati suddetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha rispettato anche il principio, pienamente condivisibile, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra tutti i delitti predetti deve essere esclusa, non potendosi affermare che, al momento in cui commise, da solo, la condotta di tentativo di furto aggravato in Stenico, oggetto della prima sentenza, emessa il 28 gennaio 2019, l'istante avesse già programmato le altre condotte, ritenute sì avvinte dalla continuazione con la citata sentenza emessa il 21 febbraio 2020, ma commesse, in gran parte con un connazionale, in un diverso contesto geografico, nel Levante genovese. Il giudice dell'esecuzione, quindi, si è confrontato anche con il precedente riconoscimento parziale, per negarne l'estensibilità a tutti i reati in valutazione. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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