CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 27303/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8973 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Società Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci, n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Evoluzione" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 16/17.2.2016 del Tribunale di Treviso, • udita la relazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ritualmente depositato la "[OSCURATO:SOCIETA] - Società Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Treviso il 18.3.2015, della "Evoluzione" s.r.l. in liquidazione. Esponeva che con contratto in data 28.10.2011 aveva accordato alla "Evoluzione" s.r.l. in bonis (già "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.) un finanziamento - poi erogato il 5.12.2011 - di euro 500.000,00, a valere sul fondo pubblico (destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane che esportano in paesi extracomunitari) ex lege n. 394/1981, fondo affidato in gestione ad essa ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 1999. Esponeva che la "Evoluzione" si era resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, siccome non aveva provveduto, benché diffidata, al pagamento, alla scadenza del 30.6.2012, della prima rata di preammortamento dell'importo di euro 9.039,26. Esponeva quindi che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa ed aveva così cagionato la risoluzione del contratto di finanziamento. Chiedeva pertanto l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 9, 50 co., del dec. Igs. n. 123/1998 per il complessivo importo di euro 551.527,69 (di cui euro 51.527,69 per interessi), oltre interessi successivi. 2. Il giudice delegato ammetteva l'istante al passivo per gli importi di euro 500.000,00, di euro 24.954,68, di euro 11.785,69 e di euro 14.781,32 in chirografo, così denegando l'invocato privilegio. 3. La "[OSCURATO:SOCIETA] - Società Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della "Evoluzione" s.r.l. 4. Con decreto dei 16/17.2.2016 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. Esponeva il tribunale che l'invocato privilegio era da disconoscere, siccome il suo riconoscimento avrebbe postulato la revoca del finanziamento non già la risoluzione del contratto di finanziamento, e ciò viepiù in considerazione della diversità degli organi all'una e all'altra abilitati a fare luogo. Esponeva che l'invocato privilegio era altresì da disconoscere, siccome l'art. 9, 50 co., del dec. Igs. n. 123/1998 non era stato espressamente richiamato negli atti tutti concernenti l'operazione di finanziamento de qua agitur. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA] - Società Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "Evoluzione" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 6. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del dec. Igs. n. 123/1998, dell'art. 2745 cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi. Deduce che ha errato il tribunale a circoscrivere il riconoscimento del privilegio alle ipotesi di revoca del finanziamento.Deduce che i principi di cui al dec. Igs. n. 123/1998 operano in tutte le ipotesi di interventi, anche per il tramite di soggetti terzi, di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. Deduce quindi che, in forza della prefigurazione del 4 0 co. dell'art. 9 del dec. Igs. n. 123/1998, il privilegio è da riconoscere in tutti i casi di restituzione dell'importo oggetto del finanziamento e che l'interpretazione di segno contrario viola i principi costituzionali di eguaglianza e di buona amministrazione. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del dec. Igs. n. 123/1998. Deduce che ha errato il tribunale a negare il privilegio altresì in dipendenza dell'omesso richiamo dell'art. 9, 5° co., del dec. Igs. n. 123/1998. Deduce segnatamente che il tribunale ha disconosciuto il privilegio alla stregua di un elemento del tutto formale. Deduce che il mancato riconoscimento del privilegio lede interessi di natura pubblicistica, trattandosi di somme appartenenti ad un fondo pubblico. 9. I motivi di ricorso sono significativamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi, comunque, sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono. 10. Con precipuo riferimento al primo mezzo di impugnazione è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questo Giudice del diritto. Ovvero all'insegnamento n. 2663 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si legge: "l'art. 9, comma 5, [del dec. Igs. n. 123/1998], secondo il quale «per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da /k qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi», (...) rinvia (...) ai fini dell'applicazione del privilegio generale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva ai «crediti nascenti dai finanziamenti» di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa; ossia - non soltanto ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio ma - anche a quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo" (cfr. inoltre Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926, secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, 50 co., del dec. 1gs. 31.3.1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione; cfr. ancora Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, 5° co., del dec. Igs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 11930/2010)/a norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento; cfr. infine Cass. (ord.) 22.10.2020, n. 23137, ove in motivazione si legge: "a svolgere la prospettiva, che così è stata tracciata, segue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca c.d. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998'). Su tale scorta va condivisa la censura della ricorrente secondo cui il giudice a quo ha errato, non tenendo conto della "ratio della norma attributiva del privilegio, che tutela i crediti pubblici di restituzione delle agevolazioni, (...) e comunque non tenendo conto dell'art. 12 delle Preleggi, che ne consentiva l'interpretazione estensiva, alla luce dei principi ispiratori delle norme attributive dei privilegi nell'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite di questa Corte" (così ricorso, pagg. 16 - 17. Il riferimento è, ovviamente, a Cass, sez. un. 17.5.2010, n. 11930). 11. Con precipuo riferimento al secondo mezzo di impugnazione analogamente è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questo Giudice del diritto. Ovvero del pari all'insegnamento n. 2663 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dapprima citato, ove in motivazione ulteriormente si legge: "il tribunale (...) ha negato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il riconoscimento del predetto privilegio perché il contratto di finanziamento da essa concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis non presentava alcun riferimento al d.lgs. n. 123 del 1998, sicché non vi erano elementi per ritenere che fosse stato erogato sulla base di tale normativa (...). Posto, però, che la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta pacificamente essere soggetto che utilizza capitali pubblici, e che il d.lgs. n. 123 del 1998 si rivela essere normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche, anche tramite soggetti terzi, ne consegue che ciò su cui il tribunale avrebbe dovuto interrogarsi era la riconoscibilità, o meno, del richiesto privilegio nella specifica fattispecie contrattuale di finanziamento dedotto, indipendentemente dall'eventuale richiamo, tra le clausole del medesimo, della citata normativa. In altri termini, il giudice a quo avrebbe dovuto stabilire se quel contratto di finanziamento fosse, o meno inquadrabile, in ragione del suo concreto oggetto e della sua finalità, proprio tra le forme di intervento di cui al già richiamato art. 7 del d.lgs. n. 123 del 1998". Su tale scorta - segnatamente alla luce dei rilievi finali del testé riferito passaggio della motivazione di Cass. n. 2663/2019 - va condivisa la censura della ricorrente secondo cui il Tribunale di Treviso ha erroneamente "stabilito che il discrimen per l'attribuzione del privilegio stabilito dall'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998 è il richiamo espresso del D. Lgs. 123/1998" (così ricorso, pag. 25. Non ha rilievo, perciò, la circostanza per cui "in nessuno degli atti e dei provvedimenti relativi al procedimento che portò alla erogazione del finanziamento in favore della società fallita, è mai stato richiamato, in tutto o per singole disposizioni, il D. Lgs. n. 123/98": così memoria controricorrente). 12. Con riferimento ad ambedue i mezzi di impugnazione, nel quadro dell'elaborazione tutta di questa Corte dapprima menzionata, vanno quindi recepite le ulteriori censure veicolate dagli esperiti motivi. Ossia, in primo luogo, la censura - da recepire evidentemente in linea di principio - secondo cui l'impugnato decreto del Tribunale di Treviso "è viziato laddove [l'invocato privilegio] non è stato applicato al credito di restituzione della SIMEST in forza di un provvedimento di risoluzione (di diritto) per inadempimento contrattuale non contestato" (così ricorso, pag. 15. Va dunque respinto l'assunto di cui alla memoria del controricorrente, secondo cui "un conto è la revoca di un finanziamento pubblico per carenza o venir meno dei relativi presupposti, come nel caso in cui l'impresa beneficiaria impieghi il finanziamento per finalità affatto diverse da quelle autorizzate, ed un conto è la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento (contrattuale, appunto) dell'impresa"). Ossia, in secondo luogo (e nel quadro del premesso rilievo per cui "il giudice a quo avrebbe dovuto stabilire se quel contratto di finanziamento fosse, o meno inquadrabile, in ragione del suo concreto oggetto e della sua finalità, proprio tra le forme di intervento di cui al già richiamato art. 7 del d.lgs. n. 123 del 1998"; così in motivazione Cass. n. 2663/2019) - la doglianza, da vagliare in sede di rinvio, secondo cui "sussiste un nesso tra l'intervento eseguito (finanziamento agevolato) e l'attività produttiva già in essere in capo al beneficiario (elemento oggettivo) e tale dato non è stato oggetto di contestazione tra le parti" (così ricorso, pag. 27; così memoria ricorrente, pag. 17). 13. In accoglimento e nei termini dell'accoglimento di ambedue i motivi di ricorso il decreto dei 16/17.2.2016 del Tribunale di Treviso va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., dei principi di diritto ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati. 14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia A9\ 8 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie ambedue i motivi di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento dei motivi di ricorso il decreto dei 16/17.2.2016 del Tribunale di Treviso e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolam