Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18148/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

017 ORDINANZA sul ricorso 4007/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa capogruppo e mandataria dell’A.T.I. con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Comune di Sant’Arcangelo di Romagna, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 avverso; la sentenza n. 1135/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 06/06/2022 BOLOGNA, pubblicata il 01/07/2016 udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza riportata in epigrafe ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda intesa a conseguire il pagamento di talune riserve accampate nei confronti del Comune di Sant'Arcangelo di Romagna che le aveva conferito l'appalto per la riqualificazione di un'area urbana ed aveva invece accolto la domanda di quest'ultimo di condanna dell'impresa al pagamento della penale per la tardiva esecuzione delle opere.

Motivando il proprio deliberato, la Corte territoriale, a confutazione delle sollevate ragioni di gravame, ha dato atto che la sentenza di primo grado, potendo essere motivata anche per relationem, legittimamente aveva inteso condividere le risultanze della CTU, alla luce delle quali le rimostranze appellanti circa la regolarità delle precisate riserve dovevano ritenersi infondate, tra l'altro, perché l'appalto aveva avuto esecuzione per diverso tempo senza che l'impressa accampasse alcuna eccezione riguardo al registro di contabilità, perché talune di esse erano state rinunciate ed indi rappresentate con ritardo e, ancora, perché altre erano risultate generiche.

Quanto all'accoglimento della riconvenzionale convenuta, anch'essa oggetto di gravame, era in contrario dirimente che alla data indicata dall'impresa, dalla quale avrebbe dovuto essere calcolato il ritardo, era avvenuta la consegna anticipata di una parte delle opere e non la messa a disposizione dell'area cantierabile, sicché dalla predetta data non poteva decorrere alcun termine, e ciò non senza pure considerare che, nella specie, non vi era stata alcuna parziale RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 consegna dei lavori, vero che alla data in cui essa era avvenuta l'impresa non aveva formalizzato al riguardo alcuna obiezione.

Per la cassazione di detta sentenza FI.DO si vale di tre mezzi, seguiti da memoria, a cui replica l'intimato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello incorrendo così nel vizio di motivazione apparente avrebbe respinto il proposto gravame senza articolare alcuna motivazione circa la legittimità della pronuncia di primo grado, di cui avrebbe condiviso gli assunti astenendosi però dal confutare le ragioni di impugnazione, è privo di fondamento.

La Corte d'Appello ha motivato il rigetto del gravame nel suo complesso chiarendo con pertinente ed analitica motivazione che il primo motivo di appello non poteva trovare accoglimento non potendo per vero dubitarsi della legittimità della consulenza di tipo percipiente esperita nel caso di specie e del potere del decidente, che ne condivida le conclusioni, di motivare le ragioni del proprio convincimento richiamando per relationem il ragionamento peritale; che del pari non poteva essere condiviso il secondo motivo di appello, volto a contestare gli esiti dell'esame peritale, in quanto, fermane l'attendibilità, l'appellante non si era dato cura di indicare specificatamente quali ne fossero le manchevolezze; che analoga sorte spettava al terzo motivo di appello perché alla data indicata dall'appellante quale termine iniziale da cui calcolare il ritardo era avvenuta non la consegna delle aree cantierabili, ma di una parte dell'opera, onde il termine andava ristabilito con riferimento alla data di presa in consegna delle aree rispetto alla quale, peraltro, nessuna riserva era stata formalizzata dall'appellante.

RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022

3. In sintesi non sussiste perciò il denunciato vizio di motivazione apparente perché l'itinerario decisorio sviluppato dal provvedimento impugnato soddisfa compiutamente l'obbligo motivazionale in coerenza con i principi a più riprese indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

I, 30/06/2020, n. 13248); siccome, d'altro canto, si rivela del tutto incongrua la doglianza in punto di motivazione per relationem, dato che la Corte d'Appello ha motivato la propria deliberazione per mezzo di un autonomo percorso motivazionale, in cui i richiami alle risultanze istruttorie, già valorizzate dal primo giudice sono svolti al solo fine di provare l'inconsistenza delle ragioni di critica sollevate dall'appellante.

4. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 155, 163 e 181 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 194 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che le riserve oggetto di contestazione fossero illegittime, quantunque dovesse essere ribadito che le riserve così rappresentate non costituissero una mera reiterazione di riserve precedenti, che il registro di contabilità era tenuto in modo irregolare e che era stato regolarizzato solo dopo l'ottavo SAL e che il d.l. non aveva tenuto conto delle riserve denunciate per mezzo di raccomandata.

5. Parimenti il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 130 d.P.R. 554/1999 perché la Corte d'Appello avrebbe confermato la condanna dell'impresa al pagamento della penale sulla base degli elementi di fatto già valorizzati dal primo giudice, quantunque dovesse essere ribadito che l'ultimo verbale di consegna dei lavori era stato redatto in data 22.9.2004.

6. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto accomunati dalla medesima sorte decisoria, sono affetti invero da una duplice pregiudiziale ragione di inammissibilità.

RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Le doglianze con essi manifestate sono, intanto, prive di specificità risolvendosi nel chiamare questa Corte a sindacare le medesime ragioni di contestazione già fatte valere nei pregressi gradi di giudizio; ed è noto che, siccome nell’esposizione del motivo occorre che trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24/09/2018, n. 22478).

Esse concretano poi un'indiretta sollecitazione a procedere ad una rivalutazione del quadro istruttorio emerso nel corso nelle precedenti fasi del giudizio e si risolvono perciò nel mettere capo ad un'istanza decisoria estranea ai compiti di questa Corte che non è giudice del fatto sostanziale, la valutazione del quale è infatti compito esclusivo dei giudici di merito, dato che il giudizio per cassazione non è finalizzato a porre riparo all'asserita ingiustizia della decisione di merito ma solo a verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata (Cass., Sez.

VI-III, 18/06/2019, n. 16314).

7. Il ricorso va dunque respinto. 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 4007/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa capogruppo e mandataria dell’A.T.I. con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Comune di Sant’Arcangelo di Romagna, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 avverso; la sentenza n. 1135/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 06/06/2022 BOLOGNA, pubblicata il 01/07/2016 udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza riportata in epigrafe ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda intesa a conseguire il pagamento di talune riserve accampate nei confronti del Comune di Sant'Arcangelo di Romagna che le aveva conferito l'appalto per la riqualificazione di un'area urbana ed aveva invece accolto la domanda di quest'ultimo di condanna dell'impresa al pagamento della penale per la tardiva esecuzione delle opere. Motivando il proprio deliberato, la Corte territoriale, a confutazione delle sollevate ragioni di gravame, ha dato atto che la sentenza di primo grado, potendo essere motivata anche per relationem, legittimamente aveva inteso condividere le risultanze della CTU, alla luce delle quali le rimostranze appellanti circa la regolarità delle precisate riserve dovevano ritenersi infondate, tra l'altro, perché l'appalto aveva avuto esecuzione per diverso tempo senza che l'impressa accampasse alcuna eccezione riguardo al registro di contabilità, perché talune di esse erano state rinunciate ed indi rappresentate con ritardo e, ancora, perché altre erano risultate generiche. Quanto all'accoglimento della riconvenzionale convenuta, anch'essa oggetto di gravame, era in contrario dirimente che alla data indicata dall'impresa, dalla quale avrebbe dovuto essere calcolato il ritardo, era avvenuta la consegna anticipata di una parte delle opere e non la messa a disposizione dell'area cantierabile, sicché dalla predetta data non poteva decorrere alcun termine, e ciò non senza pure considerare che, nella specie, non vi era stata alcuna parziale RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 consegna dei lavori, vero che alla data in cui essa era avvenuta l'impresa non aveva formalizzato al riguardo alcuna obiezione. Per la cassazione di detta sentenza FI.DO si vale di tre mezzi, seguiti da memoria, a cui replica l'intimato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello incorrendo così nel vizio di motivazione apparente avrebbe respinto il proposto gravame senza articolare alcuna motivazione circa la legittimità della pronuncia di primo grado, di cui avrebbe condiviso gli assunti astenendosi però dal confutare le ragioni di impugnazione, è privo di fondamento. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto del gravame nel suo complesso chiarendo con pertinente ed analitica motivazione che il primo motivo di appello non poteva trovare accoglimento non potendo per vero dubitarsi della legittimità della consulenza di tipo percipiente esperita nel caso di specie e del potere del decidente, che ne condivida le conclusioni, di motivare le ragioni del proprio convincimento richiamando per relationem il ragionamento peritale; che del pari non poteva essere condiviso il secondo motivo di appello, volto a contestare gli esiti dell'esame peritale, in quanto, fermane l'attendibilità, l'appellante non si era dato cura di indicare specificatamente quali ne fossero le manchevolezze; che analoga sorte spettava al terzo motivo di appello perché alla data indicata dall'appellante quale termine iniziale da cui calcolare il ritardo era avvenuta non la consegna delle aree cantierabili, ma di una parte dell'opera, onde il termine andava ristabilito con riferimento alla data di presa in consegna delle aree rispetto alla quale, peraltro, nessuna riserva era stata formalizzata dall'appellante. RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 3. In sintesi non sussiste perciò il denunciato vizio di motivazione apparente perché l'itinerario decisorio sviluppato dal provvedimento impugnato soddisfa compiutamente l'obbligo motivazionale in coerenza con i principi a più riprese indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248); siccome, d'altro canto, si rivela del tutto incongrua la doglianza in punto di motivazione per relationem, dato che la Corte d'Appello ha motivato la propria deliberazione per mezzo di un autonomo percorso motivazionale, in cui i richiami alle risultanze istruttorie, già valorizzate dal primo giudice sono svolti al solo fine di provare l'inconsistenza delle ragioni di critica sollevate dall'appellante. 4. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 155, 163 e 181 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 194 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che le riserve oggetto di contestazione fossero illegittime, quantunque dovesse essere ribadito che le riserve così rappresentate non costituissero una mera reiterazione di riserve precedenti, che il registro di contabilità era tenuto in modo irregolare e che era stato regolarizzato solo dopo l'ottavo SAL e che il d.l. non aveva tenuto conto delle riserve denunciate per mezzo di raccomandata. 5. Parimenti il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 130 d.P.R. 554/1999 perché la Corte d'Appello avrebbe confermato la condanna dell'impresa al pagamento della penale sulla base degli elementi di fatto già valorizzati dal primo giudice, quantunque dovesse essere ribadito che l'ultimo verbale di consegna dei lavori era stato redatto in data 22.9.2004. 6. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto accomunati dalla medesima sorte decisoria, sono affetti invero da una duplice pregiudiziale ragione di inammissibilità. RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Le doglianze con essi manifestate sono, intanto, prive di specificità risolvendosi nel chiamare questa Corte a sindacare le medesime ragioni di contestazione già fatte valere nei pregressi gradi di giudizio; ed è noto che, siccome nell’esposizione del motivo occorre che trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). Esse concretano poi un'indiretta sollecitazione a procedere ad una rivalutazione del quadro istruttorio emerso nel corso nelle precedenti fasi del giudizio e si risolvono perciò nel mettere capo ad un'istanza decisoria estranea ai compiti di questa Corte che non è giudice del fatto sostanziale, la valutazione del quale è infatti compito esclusivo dei giudici di merito, dato che il giudizio per cassazione non è finalizzato a porre riparo all'asserita ingiustizia della decisione di merito ma solo a verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata (Cass., Sez. VI-III, 18/06/2019, n. 16314). 7. Il ricorso va dunque respinto. 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4007/2017 Numero sezionale 1796/2022 Numero di raccolta generale 18148/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 4007/17 FI.DO-Comune di Sant'Arcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a
Sentenza Cassazione n. 18148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris