CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 dicembre 2012
Cassazione n. 20658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12428/21proposto da: -) Imprebanca s.p.a., in persona del legale rappresentant e pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiDavid Morganti e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Fallimento della Sicurtecna s.r.l.; Fallimento della Sicurlazio s.r.l.; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 32 febbraio 202 1 n. 1397; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 la Imprebanca s.p.a., società commerciale avente per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria, appaltò alla società Sicurtecna s.r.l. il servizio di trasporto e custodia valori. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’esecuzione dell’incarico si avvalse della società Sicurlazio s.r.l.. Oggetto: assicurazione per conto altrui - reticenze del con - traente - obbligo dell’assicura - tore di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l’adempimento delle prescrizioni per l’operatività della copertura - esclusione.2. A copertura del rischio di furto e rapina la Sicurlazio stipulò un contratto di assicurazione con alcuni names aderenti ai Lloyd’s of London ( certificato di assicurazione n. 1897777). Il contratto fu stipulato con la clausola “per conto di chi spetta”, ma prevedeva che l’esercizio dei diritti da esso scaturente spettasse alla sola contraente. 3. Il 23.12.2012 una ingente qua nt ità di valori, di proprietà della Imprebanca, fu trafugata da un caveaudi proprietà della Sicurtecna. 4. Da tale vicenda scaturirono due giudizi: - il primo, introdotto nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma dalla Imprebanca nei confronti della Sicurtecna e della Sicurlazio, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla rapina; in questo giudizio la Sicurlazio chiamò in causa il proprio assicuratore (i Lloyd’s sottoscrittori del rischio), al fine di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea; -il secondo, introdotto dinanzi al Tribunale di Tivoli dalla Sicurlazio nei confronti dei Lloyd’s, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo. In questo secondo giudizio intervenne volontariamenteex art. 105 c.p.c. la Imprebanca, chiedendo la condanna dei Lloyd’s al pagamento in proprio favore dell’indennizzo. 5. In ambedue i giudizi i Lloyd’s si costituirono contestando l’indennizzabilità del sinistro. Dedussero che, in violazione dei patti contrattuali, la Sicurlazio non aveva adottato le misure minime di sicurezza alla cui esistenza la polizza subordinava il diritto all’indennizzo. 6. Riuniti i due giudizi, interrotta e poi riassunta la procedura a causa del fallimento della Sicurlazio, il Tribunale di Roma con sentenza 8.6.201 8 n. 13181: a) rigettò la domanda di Imprebanca nei confronti dei Lloyd’s;b) la accolse nei confronti della Sicurtecna; c) la dichiarò improcedibilenei confronti del fallimento della Sicurlazio; d) rigettò, infine, le domande proposte dal fallimento della Sicurlazio nei confronti dei Lloyd’s. Il Tribunale ritenne che la Imprebanca non avesse titolo per esercitare i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, in quanto la polizza ne attribuiva l’esercizio unicamente alla società contraente, Sicurlazio. Ritenne, poi, fondata l’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dai Lloyd’s, per essere rimasto accertato che il caveau ove erano custoditi i valori della Imprebanca era privo di alcunedelle misure di sicurezza imposte dal contratto, mentre quelle presenti non erano funzionanti. La sentenza fu appellata dalla Imprebanca in via principale, e dai Lloyd’s in via incidentale condizionata. 7. Con sentenza 23.2.2021 n. 1397 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale e dichiarò assorbito l’incidentale. La Corte d’appello ritenne che: - erroneamente il Tribunale aveva negato alla Imprebanca la legittimazione ad agire; il contratto di assicurazione stipulato dalla Sicurlazio era infatti un’assicurazione per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c., sicché il diritto all’indennizzo spettava al beneficiario, e il contraente avrebbe potuto farli valere solo col consenso espresso di quest’ultimo, nella specie mancante; - sebbene la polizza imponesse all’assicuratore (Lloyd’s) l’obbligo di segnalare al beneficiario (Imprebanca) tutte le circostanze di fatto suscettibili di rendere inoperosa la copertura del rischio, i Lloyd’s non erano venuti meno a tale obbligo, perché non vi era prova che prima del furto conoscessero le condizioni di menomata sicurezza del caveau. 8. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla Imprebancacon ricorso fondato su tre motivi.Il ricorso è stato notificato alfallimento della Sicurtecna, dichiarato medio tempore; ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., società cessionaria della polizza. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, al quale la Imprebanca ha replicato con controricorso. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la Imprebanca formula una tesi così riassumibile: -) il contratto di appalto stipulato tra la Sicurtecna e la Imprebanca era subordinato all’esistenza ed all’efficacia di una valida polizza assicurativa; -) il contratto di assicurazione stipulato tra la Sicu r lazio e d i Lloyd’s includeva un’appendice di vincolo, in virtù della quale i Lloyd’s si erano obbligati a comunicare alla Imprebanca qualsiasi “ circostanza ” idonea ad incidere sulla operatività della polizza; -) i Lloyd’s, al momento in cui scadde la prima annualità della polizza, per il tramite di un proprio incaricato (uno studio peritale) chiesero alla Sicurlazio l’adozione di una serie di misure di sicurezza, da realizzare entro 30 giorni; -) i Lloyd’s non informarono la Imprebanca di avere impartito tali raccomandazioni alla Sicurlazio, né verificarono se le raccomandate misure di sicurezza furono adottate, né informarono la Imprebanca del “mancato asseveramento”di tali misure nel termine stabilito; -) se l’avessero fatto, la Imprebanca avrebbe potuto pretenderne dalla Sicurlazio l’adozione,oppure sciogliersi dal contratto di appalto, evitando in tal modo -questo è il “cuore” inespresso della censura - il danno . Pertanto, conclude la ricorrente, la Corte d’appello nell’escludere che i Lloyd’s avessero l’obbligo di comunicare alla Imprebanca di avere impartito le suddette prescrizioni di sicurezza all’assicurata, così come la loro mancata adozione, aveva malamente interpretato i patti contrattuali, violando il canone dell’interpretazione letterale (art. 1362 c.c.); quello dell’interpretazionecomplessiva (art. 1363 c.c.); quello di buona fede (art.1366 c.c.); quello dell’interpretazionefinalistica (art. 1369 c.c.). 1.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] in sostanza ascrive alla Corte d’appello di avere male interpretato il contratto per avere: a) escluso l’obbligo dei Lloyd’s di informare la Imprebanca di avere impartito alla Sicurlazio una serie di raccomandazioni (ben 17) inerenti la sicurezzadel caveau, al cui rispetto era subordinata l’efficacia della polizza; b) escluso l’obbligo dei Lloyd’s di informare la Imprebanca di avere ricevuto dalla Sicurlazio la dichiarazione che le suddette prescrizioni erano state osservate; c) escluso l’obbligo dei Lloyd’s di vigilare sull’esecuzione delle suddette raccomandazioni; d) escluso l’obbligo dei Lloyd’s di informare la Imprebanca sulla mancata ottemperanza da parte della Sicurlazio alle suddette prescrizioni. 1.2. Lecensure intese a far valere la mancata considerazione delle condotte dell’assicuratore, descritte sub(a) e (b), sono inammissibil i per varie ragioni. La prima ragione è la scarsa chiarezza rispetto al contenuto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si duole di non essere stata informatadall’assicuratore del fatto che all’assicurato erano state impartite determinate prescrizioni concernenti la sicurezza. Non è chiaro tuttavia a quali “prescrizioni” faccia riferimento la ricorrente. A p. 27, secondo rigo, del ricorso, infatti, si assume che tali prescrizioni erano state impartite“ab initio”, e cioè al momento della prima stipula del contratto di assicurazione. A p. 25, primo rigo, si assume invece -trascrivendo la corrispondente parte della sentenza d’appello - che le prescrizioni rivolte alla contraente (Sicurlazio) e non comunicate all’assicurata (Imprebanca) sarebbero quelle “imposte al momento del rinnovo della garanzia”.Sicché l’esposizione del motivo non consente di stabilire se la ricorrente intenda sostenere che: -) al momento della stipula l’assicuratore impartì prescrizioni alla contraente, senza informare la Imprebanca; -) al momento del rinnovo l’assicuratore impartì ulteriori prescrizioni di sicurezza alla contraente, senza informare l’Imprebanca. La circostanza appare al Collegio decisiva, in quanto dell’esistenza delle prescrizioni sub (a) la società oggi ricorrente ha implicitamente ammesso di essere a conoscenza, invocando l’appendice di polizza -da essa certamente conosciuta -nella quale si stabiliva che “ tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto dello [OSCURATO:PERSONA] del 11.6.2012 devono rimanere in forza durante il periododel presente contratto”. Sotto questo profilopertanto il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3e 4, c.p.c., per difettosa esposizione dei fatti di causa. 1.2.1. Vi è poi una seconda ragione di inammissibilità della prim e due suesposte censure: il difetto di decisività. Già il Tribunale infatti, rilevò che le condizioni di sicurezza del caveauerano difformi “rispetto alle risposte fornite dall’assicurata” ( rectius , dalla contraente Sicurlazio). La circostanza che l’assicuratore, dopo avere subordinato l’efficacia della polizza all’adozione di determinate misura di sicurezza, avesse ricevuto dal contraente una dichiarazione di punt u ale rispetto di quelle prescrizioni di sicurezza, esonerava l’assicuratore stesso da ulteriori obblighi di informazione verso il beneficiario. Infatti la previsione contrattuale d’un obbligo di informazione a carico dell’assicuratore ed a beneficio dell’assicurato, nell’assicurazione per conto di chi spetta, non ha per conseguenza necessaria l’imposizione all’assicuratore anche d’un obbligo di vigilanza ed ispezione. Il contratto di assicurazione è infatti un contratto fondato sulla uberrima bona fides: poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti. È dunque l’assicurato (o il contraente) che deve descrivere il rischio in modo esatto all’assicuratore, non quest’ultimo che ha l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato. Che l’assicuratore non abbia l’onere di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula si desume - tra gli altri - dagli artt. 1892 e 1909 c.c.: tali norme, prevedendo la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 c.c., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo. Allo stesso modo, nel caso di specie, la Lloyd’s non aveva l’onere di accertare il puntuale adempimento da parte dell’assicurato delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza, una volta che quegli gli aveva dichiaratodi aver provveduto. 1.2.2. La censura qui in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto: “nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell’assicuratoe del contraente, i quali perciò in caso di falsità o reticenze sopporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.. L’assicuratore di conseguenza può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall’assicurato o dal contraente; non ha alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e nell’assicurazioneper conto altrui non è tenuto a riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità”.1.3. Lacensura di cui al § 1.1 che precede, sub ( c ) resta assorbita dalle considerazioniche precedono. 1.4. La censura di cui alla lettera (d), infine,è infondata, alla luce di quanto ritenuto già dal Tribunale (con statuizione non espressamente impugnata), e cioè che la Sicurlazio aveva dichiarato per iscritto , rispondendo ad un questionario predisposto dall’assicuratore, la conformità del caveau alle prescrizioni di sicurezza. 2. Col secondo motivo la Imprebanca denuncia che la sentenza impugnata sia, sul punto qui in esame, sorretta da una motivazione solo apparente. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha escluso la violazione da parte dell’assicuratore degli obblighi informativi su esso gravanti sol perché ignara delle reticenze della assicurata Sicurlazio. Ma - prosegue la ricorrente - la circostanza che i Lloyd’s ignorasse ro l e reticenze della Sicurlazio non poteva escludere l’obbligo, a loro carico, di informare l’assicurato (la banca) almeno di avere prescritto all’assicurata (Sicurlazio), prima del sinistro, l’adozione di determinate misure di sicurezza. Pertanto, conclude la ricorrente, l’ignoranza in capo all’assicuratore delle reticenze della Sicurlazio è circostanza inidonea a rendere intelligibile l’ iter motivazionale seguito dalla Corte d’appello. 2.1. Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità puòconsistere solo nella totale mancanza o nella totale incomprensibilità della motivazione, mentre resta “esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie, però, la motivazione della sentenza impugnatané manca, né può dirsi insanabilmentecontraddittoria: la Corte d’appello ha ritenuto - implicitamente, ma inequivocabilmente - che i Lloyd’s avrebbero avuto l’obbligo di riferire alla banca le reticenze della Sicurlazio se e quando le avesseroscoperte, ma non avevano alcun obbligo di attivarsi per verificare la veridicità delle dichiarazionirese dalla Sicurlazio circa l’ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza richieste dall’assicuratore. 3. Col terzo motivo la Imprebanca lamenta la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la mancata adozione da parte della Sicurlazio delle misure di sicurezza prescritte dall’assicuratore. Deduce chela Corte di merito: a)ha erroneamente ritenuto ammesse dalla Sicurlazio tali circostanze; b) ha basato la propria valutazione sulla based’una sola testimonianza, quella del perito assicurativo; c) ha esteso alla Imprebanca gli effetti d’una confessione proveniente da un terzo. 3.1. Il motivo è infondato, in quanto investe la valutazione delle prove. Sarebbe in astratto fondata la censura sub (c), ma è priva di decisività: infatti a sorreggere la motivazione della sentenza resterebbe pur sempre il richiamo alla deposizione testimoniale del perito, ritenuta attendibile con giudizio non sindacabile in questa sede. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] (successore, come detto, degli originari underwriters del rischio assicurato) censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto la Imprebanca legittimata a far valere i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione. 4.1. Il motivo deve essere qualifica to come “incidentale condizionato”, perché i Lloyd’s concludono chiedendo (p. 33) l’accoglimento del ricorso incidentale “occorrendo”. L’uso del gerundio in questo caso non può che ritenersi esprimere un periodo ipotetico del secondo tipo (e cioè del tipo della possibilità: ovvero “se è necessario accogliere il ricorso incidentale, che sia accolto”). Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta dunque assorbito dal rigetto del ricorso principale.5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso principale; (-) dichiara assorbito il ricorso incidentale; (-) condanna Imprebanca s.p.a. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,