CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 41176/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avverso la ordinanza in data 26.5.2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Marilia di Nardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26.5.2021 il Tribunale di Cosenza, adito in sede di riesame, ha c9nfermato il sequestro preventivo di sedici maiali disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. stanti le condizioni di degrado in cui venivano tenuti gli animali ricoverati in spazi ristretti senza adeguato riparo dal freddo e dal caldo, in precario stato igienico. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'assenza di autonoma valutazione, imposta dall'art. 292, secondo comma lett. c) cod. proc. pen., delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano l'apposizione della misura da parte del GIP rispetto agli atti di [OSCURATO:PERSONA], limitati alla sola constatazione della vetustà e fatiscenza dei ricoveri, concetti di per sé opinabili ed ambivalenti, e comunque privi di documentazione fotografica, di misurazione dei ricoveri, di valutazione da parte di veterinari sullo stato di denutrizione dei suini, nonché l'assenza di esposizione ed autonoma valutazione, prevista dal successivo comma c bis) della medesima disposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Precisa sul punto che l'indagato aveva fornito le dimensioni e la consistenza dei ricoveri degli animali, e la descrizione del loro stato. Deduce che la pedissequa riproduzione delle sole risultanze dei verbali della [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato attraverso il mero richiamo per relationenn non consente di ritenere assolto l'onere motivazionale a carico del giudice che non può perciò limitarsi ad una semplice presa d'atto della tesi accusatoria, senza alcuna valutazione critica degli elementi afferenti al quadro indiziario e alle esigenze cautelari ivi indicati: incombe sul giudice del riesame, sostiene la difesa, verificare non soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, ma altresì estendere il suo controllo alla valutazione di tutte le risultanze acquisite comprensive degli elementi offerti dall'indagato che possano aver influenza sulla configurabilità del fumus connmissi delicti nel caso concreto, senza potersi appiattire su formule di stile configuranti una motivazione soltanto apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi nell'asserita violazione di principi normativi privi di pertinenza censorea rispetto alle doglianze svolte in concreto, nonché nella riproduzione di massime tralatizie in punto di motivazione apparente, non può ritenersi ammissibile. Va in primo luogo rilevato che rispetto alle censure aventi ad oggetto la mancata disamina ad opera dei giudici del riesame degli elementi a discarico offerti dalla difesa per essersi costoro limitati a riprodurre solo le risultanze degli atti della PG, del tutto inconferente risulta il richiamo all'art. 292 secondo comma lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. che riguarda i vizi del provvedimento genetico emesso in assenza di autonoma valutazione, rispetto alle richieste dell'organo dell'accusa, degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari, nonché della ritenuta irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa, e non al giudizio demandato al Tribunale adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.. Il requisito della motivazione della disposta misura cautelare da cui deve essere, a pena di nullità, corredato il provvedimento genetico, non emendabile da parte del Tribunale del Riesame in virtù dei poteri integrativi conferitigli ex lege rispetto al provvedimento impugnato, costituisce espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, rv. 265337). Se in presenza di una motivazione assente da parte del giudice funzionalmente competente all'emissione della misura, la nullità è sancita quale conseguenza della mancanza di un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra la difesa e l'accusa cautelare, costituendo al contempo espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione, radicalmente diverso è il giudizio demandato al Tribunale del riesame, chiamato a valutare in ossequio al principio decisorio i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare, senza che entri in gioco il tema della salvaguardia delle rispettive sfere di autonomia tra l'organo dell'accusa da cui promana la richiesta della misura e l'autorità deliberante. Conseguentemente, neppure può ritenersi utilmente invocata l'apparenza della motivazione a fronte del richiamo effettuato del tutto legittimamente dal Tribunale calabrese in punto di fumus commissi delicti alle risultanze investigative della PG atteso che il ricorso non deduce quali fossero, al di là delle giustificazioni addotte dall'indagato, prive di pregnanza indiziaria in senso ostativo alle indagini degli inquirenti, gli elementi in contrasto forniti dalla difesa, indebitamente tralasciati dai giudici del riesame. In definitiva, come condivisibilmente concluso dal Procuratore Generale, le doglianze articolate innanzi a questa Corte si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo del Tribunale della cautela in ordine agli elementi fattuali sottoposti al suo esame, configurante un vizio di natura motivazionale non deducibile in sede di legittimità, a fortiori in tema di sequestro stante la preclusione sancita dall'art. 325 cod proc. pen. in presenza di argomentazioni puntuali poste a fondamento del fumus del reato in contestazione. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Amme