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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 04601/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SILVESTRO Rodolfo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza in data 17/02/2020 confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 28/02/2017 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di usura di cui al capo A) delle imputazioni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rodolfo, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, contraddetta da risultanze documentali e da deduzioni di ordine logico. 3.

Il ricorso è inammissibile per varie e concorrenti ragioni: innanzitutto, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio sul fatto, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ex lege 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito; inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", soltanto nelle ipotesi - estranee alla fattispecie in esame - in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (situazione limite neppure dedotta dal ricorrente); infine, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (solo qualora la persona offesa - diversamente del caso di specie - si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

Con congrua motivazione i giudici di merito hanno ritenuto i Russo intrinsecamente attendibili, in ragione anche dei riscontri documentali acquisiti al fascicolo del dibattimento (assegni bancari utilizzati per realizzare la condotta usuraria).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SILVESTRO Rodolfo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza in data 17/02/2020 confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 28/02/2017 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di usura di cui al capo A) delle imputazioni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rodolfo, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, contraddetta da risultanze documentali e da deduzioni di ordine logico. 3. Il ricorso è inammissibile per varie e concorrenti ragioni: innanzitutto, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio sul fatto, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ex lege 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito; inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", soltanto nelle ipotesi - estranee alla fattispecie in esame - in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (situazione limite neppure dedotta dal ricorrente); infine, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (solo qualora la persona offesa - diversamente del caso di specie - si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Con congrua motivazione i giudici di merito hanno ritenuto i Russo intrinsecamente attendibili, in ragione anche dei riscontri documentali acquisiti al fascicolo del dibattimento (assegni bancari utilizzati per realizzare la condotta usuraria). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DE
Sentenza Cassazione n. 04601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris